La richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo nel diritto penale militare: attualità e prospettive

AutoreMassimo Nunziata
Pagine797-800

    Relazione al Convegno di studi su Problemi e tendenze del diritto penale militare e del diritto disciplinare tenuto a Roma presso la Scuola Ufficiali Carabinieri il 15 febbraio 2005.


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@1. Premessa.

La condizione di procedibilità nel diritto penale si pone come linea di demarcazione tra il diritto sostanziale e il diritto processuale.

Non è prevista per il diritto penale militare la principale condizione di procedibilità del diritto penale comune e cioè la querela anche se nelle disposizioni processuali penali militari vi si fa un cenno indiretto (cfr. art. 269 c.p.m.p.). Oggi, quindi, non vi sono reati militari procedibili a querela. Conseguentemente, se pure non vi è una incompatibilità funzionale, dal punto di vista del diritto vigente la querela non risulta essere stata tipizzata come condizione di procedibilità per nessun reato militare. Per importanza ed estensione quantitativa, invece, funge da principale condizione di procedibilità del diritto penale militare la richiesta di procedimento del comandante di corpo che è individuata nel capoverso dell'art. 260 c.p.m.p. Mentre nel comma 1 dell'art. 260 c.p.m.p. vi è l'altra condizione di procedibilità propria del diritto penale militare, seppure non sconosciuta al diritto penale comune, che è la richiesta di procedimento del ministro da cui dipende il militare colpevole.

@2. La richiesta di procedimento del comandante di corpo.

La richiesta di procedimento di cui all'art. 260 comma 2 c.p.m.p. è, invero, una forma di condizione di procedibilità del tutto sconosciuta al diritto penale comune ed è propriamente caratteristica del diritto penale militare. Una prima distinzione dalla richiesta del ministro è data dal termine entro cui la stessa deve essere formulata: un mese dal momento in cui il soggetto titolare del relativo potere ha avuto conoscenza del fatto materiale 1. I reati per cui è prevista la richiesta di procedimento del comandante di corpo sono quelli puniti con la reclusione militare fino a sei mesi, oltre al reato di danneggiamento di cosa mobile o di bene immobile dell'amministrazione di tenue entità che pure è assoggettato a tale condizione di procedibilità 2. Questa condizione di procedibilità occupa una posizione funzionale eminente nell'ambito del diritto penale militare tale da costituire il corrispondente della querela del diritto penale comune. La distinguono da quest'ultima tre elementi:

- il primo elemento è la titolarità: mentre la querela viene promossa dalla persona offesa dal reato (id est: dal titolare dell'oggettività giuridica lesa o messa in pericolo dal fatto di reato), nella richiesta la valutazione circa la condizione di procedibilità spetta al responsabile del reparto di appartenenza del reo, che normalmente non è la persona offesa dal reato. Ove il comandante di corpo assuma nella circostanza concreta anche la veste di persona offesa dal reato, egli non ha più la titolarità del potere di emettere la richiesta, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 449/1991 di parziale illegittimità del capoverso dell'articolo 260 c.p.m.p. Nel caso in cui il comandante di corpo coincida con la persona offesa dal reato in ordine al quale è possibile emettere la richiesta di procedimento, il relativo potere trasla al comandante del reparto o ente superiore. Evidentemente, la valutazione alla base della richiesta di procedimento (discrezionale e libera nella forma ma non nel fine) deve essere connotata da una posizione di imparzialità per l'adeguata considerazione degli interessi sottesi alla condotta per la cui repressione si richiede di instaurare un procedimento penale. Questa posizione di tendenziale imparzialità viene conseguentemente incisa nell'ipotesi in cui l'organo titolare sia anche in concreto la persona offesa dal reato commesso (cioè la persona titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata);

- il secondo elemento differenziante la richiesta di procedimento dalla querela è il termine per la proposizione dell'atto: tre mesi dalla data in cui il soggettopersona offesa ha avuto notizia del fatto procedibile a querela (ex art. 124 comma 1 c.p.); un mese - come già visto nel sottolinearne la differenza dalla richiesta del ministro - dal momento in cui il comandante di corpo ha avuto conoscenza del fatto oggetto della richiesta;

- il terzo elemento è dato dal rilievo che, a differenza della querela, la richiesta di procedimento è irretrattabile: una volta emessa non può essere ritirata (mentre la querela è remissibile).

La richiesta di procedimento, inoltre, non deve essere motivata 3.

Essa è un atto discrezionale: e la superfluità della motivazione si è anche ritenuta compatibile costituzionalmente, giusta ord. nr. 409/2000 della Corte cost. 4. Il comandante di corpo non deve rendere conto dei motivi che sono alla base dell'emissione o della non emissione della richiesta di procedimento. Conseguentemente la scelta di instaurare o meno un procedimento penale è rimessa ad libitum del comandante di corpo.

Non è nemmeno indispensabile che alla mancata instaurazione del procedimento penale per difetto di richiesta corrisponda l'instaurazione di procedimento disciplinare per lo stesso fatto di reato.

Il comandante può, in altri termini, alternativamente:

- scegliere di chiedere il procedimento penale e di sanzionare disciplinarmente il colpevole;

- oppure non chiedere il procedimento penale e sanzionare disciplinarmente il colpevole;

- oppure non chiedere il procedimento penale e non sanzionare disciplinarmente il colpevole.

Tutto discrezionalmente e senza doverne rendere conto né con motivazione né altrimenti.

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Oltre che discrezionale, la richiesta di procedimento è un atto libero nella forma; bisogna però intendersi in che senso: la formula della richiesta di procedimento non è una formula tassativa. Infatti, è necessario esclusivamente che venga redatta per iscritto (arg. ex art. 331, c. 1 c.p.p.) e che dal...

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