LEGGE 25 giugno 2005, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Avvertenza:

    Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

    96 del 27 aprile 2005.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.

    Art. 2.

  3. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»; b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49».

  4. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni

    1. al comma 49, il secondo periodo e' sostituito dal seguente

    Nel caso in cui siano stati gia' emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese

    ; b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»; c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»; d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 25 giugno 2005

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 3400)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 27 aprile 2005.

    Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 2005 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalita), 2ª, 5ª, 7ª.

    Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 3 maggio 2005.

    Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3, 10, 17 e 18 maggio 2005.

    Esaminato in aula il 18, 24, 25 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

    Camera dei deputati (atto n. 5901)

    Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° giugno 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14 e 15 giugno 2005.

    Esaminato in aula il 20 giugno 2005 ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3400-B)

    Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 giugno 2005 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, e 9ª.

    Esaminato dalla 1ª commissione il 22 giugno 2005.

    Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 2005.

    Note all'art. 2

    - Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), come modificato dalla presente legge

    50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presene legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici, disposizioni per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT