DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014 - Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere n. 43 assistenti, n. 19 coadiutori e ad assumere, a seguito di mobilita' intercompartimentale, n. 1 direttore amministrativo-EP/2, n. 1 direttore di ragioneria-EP/1 e n. 1 collaboratore. (14A06589)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico;

Visto l'art. 3, comma 102, della sopra richiamata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della sopra richiamata legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonche' nel limite del 20 per cento delle unita' cessate nello stesso anno di riferimento;

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione...

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