DECRETO 24 ottobre 2011 - Determinazione dei criteri per l''adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. (12A03739)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRSPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;

Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245, di attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ed in particolare l'articolo 2;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

  1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilita' delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

  2. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

    Art. 2

    Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate su strada

  3. La contestazione delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori.

  4. Le annotazioni relative alle imprese stabilite in Italia contengono:

    1. la denominazione e la sede dell'impresa;

    2. il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione;

    3. l'indicazione dell'infrazione, della sua gravita' secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

  5. Qualora l'infrazione venga. commessa con veicoli detenuti in virtu' di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accertatori annotano, altresi', il...

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