DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144 - Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

Coming into Force02 Ottobre 2008
Published date17 Settembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/09/17/008G0167/CONSOLIDATED/20110120
Enactment Date04 Agosto 2008
Official Gazette PublicationGU n.218 del 17-09-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

Art 2.

Autorita' competenti

  1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.

  2. L'Ufficio di coordinamento:

    1. assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;

    2. definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;

    3. trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;

    4. rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.

  3. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

  4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

Art 3.

Sistemi di controllo

  1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sara' portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potra' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potra' dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

  2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

Art 4.

Determinazione del numero dei controlli

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

  2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.

  3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.

Art 5.

Comunicazione dei dati relativi ai controlli

  1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.

  2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.

Art 6.

Controlli su strada

  1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.

  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

  3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di...

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