LEGGE 8 luglio 1997, n. 213 - Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari

Coming into Force15 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/14/097G0258/CONSOLIDATED/20090714
Enactment Date08 Luglio 1997
Published date14 Luglio 1997
Official Gazette PublicationGU n.162 del 14-07-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Classificazione e marchiatura delle carcasse

  1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.

  2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.

Art 1.

Classificazione e marchiatura delle carcasse

  1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.

    1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.

  2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.

Art 2.

Regolamento di attuazione

  1. Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita', i limiti e le procedure relativi:

  1. al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

  2. ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonche' alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

Art 3.

S a n z i o n i

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, e' data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione...

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