DECRETO 18 febbraio 2010 - Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell''articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. (10A02985)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Rilevato che a norma dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'allegato I della piu' volte citata direttiva 2008/68/CE, sezione I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che «Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti»;

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi delle summenzionate disposizioni transitorie aggiuntive, l'utilizzo sul territorio nazionale di cisterne e veicoli, costruiti anteriormente il 1° gennaio 1997, stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti;

Ritenuto altresi' opportuno prevedere che le suddette condizioni possano essere implementate, al fine di garantire sempre migliori livelli di sicurezza;

Ritenuto sotto tale ultimo profilo opportuno prevedere una graduale esclusione, dal servizio di trasporto interno di merci pericolose, dei veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie;

Considerato infine che la predetta autorizzazione alla circolazione in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori di settore nazionali e quelli di altri Stati appartenenti all'Unione europea...

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