Circonvenzione d'incapace. Si apre la forbice riguardante la ?capacità' della vittima del reato

AutoreCristina Colombo
Pagine40-44
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Rivista penale 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CIRCONVENZIONE
D’INCAPACE. SI APRE
LA FORBICE RIGUARDANTE
LA ‘CAPACITÀ’ DELLA VITTIMA
DEL REATO
di Cristina Colombo
SOMMARIO
1. Preambolo. 2. Il contrastato rapporto tra vittima e autore
del reato. 3. La condotta e la prova; 3.1) Il transfert psico-
analitico.
1. Preambolo
La Corte di Cassazione con la sentenza 18817/17, de-
positata in data 18 aprile 2017, ha sottolineato come la
fattispecie di cui all’art. 643 c.p.non esige che il soggetto
passivo - minore, interdetto o inabilitato - sia in stato di
incapacità di intendere e di volere ritenendo suff‌iciente
la presenza di una “minorata capacità psichica, con com-
promissione del potere di critica e di indebolimento di
quello volitivo,tale da essere soggetto all’altrui opera di
suggestione e pressione”. Pertanto, tale delitto può esse-
re commesso anche in danno di “un soggetto in stato di
def‌icienza psichica, intendendosi per tale una alterazione
dello stato mentale, ontologicamente meno grave ed ag-
gressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazio-
ni f‌isiche, età avanzata, fragilità di carattere, o da anomale
dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva
menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inf‌ician-
do il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa
del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione” (1).
In tale categoria, quindi, rientrerebbero tutte quelle
persone che, seppur non affette da un vero e proprio stato
patologico, conosciuto e valutato dalla scienza medica, si
trovano in una condizione di minorata difesa e di fragilità
dovuta dall’età avanzata (2).
La decisione in esame si fonda chiaramente sul biso-
gno di allargare la forbice di tutela nei confronti di quei
soggetti - oggi presi sempre più di mira nell’ambito dei
reati contro il patrimonio mediante frode - che diventa-
no vittime preferenziali per il loro stato di salute, per la
loro disabilità; rispondendo alla necessità di garantire ad
ognuno, ancorché affetto da fragilità o anomalie relaziona-
li, il diritto all’autodeterminazione.
Il tema, sicuramente molto interessante e degno di
approfondimenti, in quanto una def‌inizione del soggetto
passivo così “indeterminata” lascia ampio spazio al giudi-
cato dando origine inevitabilmente a valutazioni diverse,
si fonda, poi, su una condotta caratterizzata da abuso ed
induzione.
In particolare, l’induzione sta alla base dell’elemento
materiale del reato, fonte - insieme all’abuso - non solo del
rapporto di causalità, che lega l’autore all’atto dannoso,
ma anche del consenso estorto alla vittima del delitto (3).
A riguardo, la maggior parte della dottrina nega l’eff‌ica-
cia esimente del consenso della vittima considerato che
l’integrità psichica è bene indisponibile e che il consenso
sarebbe, in questi casi, viziato da violenza, minaccia, in-
ganno, errore e suggestione (4).
In effetti, è frequente trovare come elemento prodro-
mico del processo di sottomissione di un soggetto all’altrui
potere un atto di volontà, ma il più delle volte si tratta di
una scelta inf‌luenzata dalla pressione esercitata dal sog-
getto agente. Solitudine, emarginazione, incomprensione,
possono rendere particolarmente vulnerabile la vittima,
così una serie di variabili, come desiderio, depressione,
accettazione, potranno ‘favorire’ il consenso, agevolan-
do l’induzione e la conseguente soggezione della vittima
all’autore della circonvenzione. Ne consegue che, non tut-
ti gli individui risultano parimenti esposti all’eventualità
di diventare vittima del reato in esame, alcuni ne hanno
maggiori probabilità, proprio per le loro particolari carat-
teristiche.
Quindi, considerando il requisito della validità del con-
senso, nulla quaestio se la scelta di ‘consegnarsi’ ad un
soggetto nasce da un consenso prestato da persona capace
e informata. In questo caso la scelta è libera e insindaca-
bile, a meno che l’informazione non sia insuff‌iciente e per
questo motivo è utile verif‌icare che il consenso sia valido,
non viziato da ignoranza ed errore e che il consenziente
abbia la capacità di decidere e comprendere sulla base
delle informazioni a sua disposizione.
Riassumendo, se nei soggetti maturi e capaci il con-
senso può essere viziato solo da errore e ignoranza, per le
vittime della fattispecie di circonvenzione la situazione è
differente. Bisognerà, altresì, verif‌icare la presenza di una
scelta consapevole priva di interferenze esterne illecite:
“Nella circonvenzione si tratta di un consenso viziato da
def‌icienza o infermità di mente senza le quali…non esi-
ste circonvenibilità del soggetto passivo. Ciò è a dire che
se l’ingiusto prof‌itto è ottenuto in danno di una persona
capace, indotta in errore con artif‌ici o raggiri, non più di
circonvenzione si tratta, ma di truffa” (5).
Per questi motivi l’esame della circonvenzione viene ri-
volto innanzitutto all’individuazione della vittima ‘propria’
dell’abuso e dell’induzione, da considerarsi non solo da un
punto di vista esclusivamente penalistico - valutando a ri-
guardo in particolare l’importanza della prova - ma anche
psicologico. A dire il vero, tutti questi aspetti ampliano,
se possibile, ancora di più, il quadro dell’indagine rispetto
al rapporto tra la vittima e l’autore portando a considera-
re l’importanza di un preciso approfondimento anche dal
punto di vista antropologico-criminale.
L’attualità di questa particolare fattispecie, nonostante
la scarsa giurisprudenza, non è da sottovalutare, soprattut-
to di fronte alla diffusione febbrile di tutte le sue forme (6).
Per f‌inire, la prova dell’induzione non deve necessa-
riamente essere fornita, attraverso episodi specif‌ici od
elementi diretti, ben potendo il convincimento del giudice
fondarsi su prove indirette, indiziarie e presuntive come
l’isolamento o la fragilità dell’incapace, i continui e stretti
rapporti dell’agente con lui, la natura dell’atto o il pregiu-
dizio che questo arreca.
La fattispecie in esame è chiaramente molto comples-
sa, considerando anche la possibilità del coinvolgimento
di un eventuale soggetto passivo del reato, distinto dal
soggetto passivo dell’azione e dalla f‌igura del danneggiato
del reato. L’attività di induzione lega, quindi, la sua pro-
blematicità anche alla possibile lesione di una pluralità
di interessi diversi. Non da ultimo, la diff‌icoltà dell’indivi-
duazione della condotta, che si sviluppa a seconda dei sog-
getti passivi coinvolti (7), mettendo fortemente in rilievo
la distinzione tra i tipi di vittima (8).
2. Il contrastato rapporto tra vittima e autore del reato
L’art. 643 c.p. punisce «chiunque per procurare a sé o
ad altri un prof‌itto, abusando dei bisogni, delle passioni,
o della inesperienza di una persona minore, ovvero abu-
sando dello stato di infermità o def‌icienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a
compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico
per lei o per altri dannoso».
Si tratta di un delitto contro il patrimonio collocato nel
Capo II “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode”.
La condotta consiste nell’abusare - dei bisogni, delle pas-
sioni, o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero
dello stato di infermità o def‌icienza psichica di una per-
sona - e nell’indurre, cioè inf‌luire, sul processo di forma-
zione dell’altrui volere al punto da determinare la volontà
della vittima. L’evento si sostanzia nel compimento di un
atto giuridico idoneo a provocare un danno alla vittima e
un prof‌itto all’autore (o a terzi) (9). Il delitto ricorre nei
casi in cui un soggetto, o anche più soggetti, inducano la
vittima a compiere atti giuridici per sé stessa dannosi (10).
L’esame della fattispecie di circonvenzione di persone
incapaci porta necessariamente ad individuare delle pre-
cise tipologie di vittima - minore (11), incapace e def‌icien-
te psichico (12) - indirizzando l’approfondimento verso il
rapporto vittima-autore, sottolineando poi l’importanza di
un’analisi corretta e puntuale delle possibili e ‘differenti’
modalità di abuso ed induzione adoperate dall’autore.
L’incapacità del soggetto passivo è sicuramente un ele-
mento-chiave nell’analisi della circonvenzione. In effetti,
la valutazione delle condizioni di circonvenibilità subisce
un’interpretazione sia a livello soggettivo che a livello
oggettivo. Innanzitutto, l’età, l’infermità o la def‌icienza
psichica rappresentano le condizioni personali che ca-
ratterizzano il soggetto passivo del reato, presupposti che
devono sussistere nel momento in cui il fatto viene com-
messo. Se per l’individuazione della minore età del sogget-
to circonvenuto si utilizza un criterio legale che f‌issa tale
limite al compimento del diciottesimo anno (ex art. 2 c.c.)
e per l’accertamento dell’infermità psichica del soggetto
passivo si adopera un criterio esclusivamente clinico, per
rintracciare in un soggetto un eventuale stato di def‌icien-
za psichica il legislatore non si è servito di criteri legali,
bensì di criteri di carattere sociale al f‌ine “…di rendere la
norma il più possibile aderente alla realtà …” (13).
L’intento legislativo è quello di ampliare la sfera di ap-
plicazione della norma, offrendo protezione a tutti i mino-
rati psichici. Il fatto di aver utilizzato, per l’individuazione
di tali soggetti, criteri elastici anziché un criterio rigoroso
come quello legale comporta, però, problemi in sede di ac-
certamento soprattutto per quelle situazioni che si posso-
no def‌inire ‘border line’.
Ben f‌issato il concetto dell’“irrilevanza" della pronuncia
civile - dichiarazione non vincolante nel processo penale,
utilizzata come semplice documento probatorio e libera-
mente valutabile dal giudice penale - sull’accertamento
dello stato di def‌icienza psichica della vittima, poiché tale
valutazione rientra tra i compiti del giudice penale il qua-
le dovrà verif‌icare la sussistenza della def‌icienza psichica
non genericamente, ma nel momento in cui il reato è stato
commesso (14). Spetta al giudice penale accertare - soli-
tamente tramite analisi peritale - la minorazione psichica
del soggetto passivo e tale accertamento andrà compiuto
in relazione al tempo in cui è stato commesso il fatto co-
stituente reato. Chiamato ad accertare la sussistenza dello
stato di infermità o def‌icienza psichica “nel momento in
cui è stato commesso il fatto costituente reato” dovrà con-
fermare la minorazione psichica del soggetto circonvenuto
(15). Pur considerando che di norma il compito di accerta-
re le condizioni di circonvenibilità per def‌icienza psichica
o per infermità di mente del soggetto passivo spetteranno
al perito - “…in linea di principio la perizia, come forma di
assistenza e di collaborazione sulla percezione e sulla valu-
tazione dei fatti, non è obbligatoria per il giudice. È sempre
rimesso al suo prudente e discrezionale apprezzamento il
decidere se egli abbia bisogno della perizia per integrare
le lacune della sua esperienza …e questo apprezzamento
sfugge al controllo della Corte di Cassazione” (16) - men-
tre il dovere di pronunciarsi sulla circonvenzione spetta al
magistrato che potrà valutare, in forza del suo libero con-
vincimento, adeguatamente motivato (17).
Esaurite le problematiche sulla capacità della vittima,
l’attenzione si rivolge all’interazione vittima e autore e al
loro rapporto che costituisce la genesi del delitto. La vit-
tima gioca involontariamente un ruolo decisivo in quanto
scelta per le sue precise caratteristiche che la rendono
“favorente” il delitto di circonvenzione. Si tratta di una vit-
tima preferenziale (18) oggetto di un rapporto creato ‘ad
arte’, fondato sulla persuasione, spesso sulla dipendenza e
sulla pressione psicologica.

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