DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 - Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all''estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalita' dei procedimenti elettorali, nonche' per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

  1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

  2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

    Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

    .

    Art. 2

    Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

  3. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

    1. appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

    2. dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

    3. professori e...

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