Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 23 giugno 2014, Prot. n. 13753. Richieste di
aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’in-
stallazione sugli autoveicoli di sistemi idonei alla riduzione
della massa di particolato emesso da motori ad accensione
spontanea. Elenco dei costruttori dotati di sistemi omologati.
Pervengono nuovamente richieste di chiarimento da parte
di uff‌ici dell’Amministrazione circa la possibilità di aggiornare
la carta di circolazione a seguito di installazione di dispositivi
costruiti dalla ditta BRAZZI TWS LIMITED e dalla ditta DUKIC
DAY DREAM S.r.l.
Al riguardo, si conferma quanto già comunicato con la cir-
colare n. 17638 del 8 luglio 2013 inerente l’elenco completo dei
costruttori dotati di sistemi omologati (ai sensi dei decreti: De-
creto ministeriale 25 gennaio 2008 n. 39; Decreto ministeriale
1 febbraio 2008 n. 42; Decreto ministeriale 10 agosto 2009) per
i quali è possibile procedere all’aggiornamento della carta di
circolazione.
Dall’elenco pubblicato all’indirizzo internet del portale del-
l’automobilista si ricava in particolare che i sistemi f‌ino ad oggi
omologati ai sensi dei suddetti decreti sono stati accordati ai co-
struttori di seguito riportati:
- IVECO S.p.A.;
- PIRELLI & C. ECO TECNOLOGY S.p.A.;
- BAUMOT AG;
- CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES Ltd;
- DINEX A/S;
- GAT KATALYSATOR GmbH;
- HJS GmbH;
- HUG ENGINEERING AG;
- OBERLAND MANGOLD GmbH;
- TWINTEC TECHNOLOGIE GmbH;
- VOLKSWAGEN AG.
Pertanto si conferma che la ditta BRAZZI TWS LIMITED e la
ditta DUKIC DAY DREAM S.r.l. non sono in possesso di omologa-
zioni di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato ai
sensi dei citati decreti.
Si invitano pertanto gli uff‌ici periferici dell’Amministrazione
a prestare attenzione nei riguardi di richieste di aggiornamento
della carta di circolazione per sistemi non omologati ai sensi dei
suddetti decreti concernenti i sistemi idonei alla riduzione della
massa di particolato.
Si richiamano gli uff‌ici ad attivarsi a rettif‌icare le carte di
circolazione nel caso di errati aggiornamenti delle stesse.
Si ricorda inf‌ine di attenersi, per gli aggiornamenti delle carte
di circolazione, alle procedure specif‌icatamente previste di cui ai
f‌iles avvisi emessi dal CED dell’Amministrazione n. 50/2008 e n.
54/2008 rispettivamente del 17 settembre 2008 e 14 ottobre 2008.
II
Circ. (Min. trasp.) 10 luglio 2014, Prot. n. 15513. Art. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992 - Nuove
disposizioni in materia di variazione della denominazione o
delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e
di intestazione temporanea di veicoli.
Premessa
Com’è noto, il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., introdotto dal-
l’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obbli-
ghi di comunicazione, f‌inalizzati all’aggiornamento dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso
di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art.
94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto,
contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti
gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino
la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in
favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione
delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e,
conseguentemente, si è resa necessaria una modif‌ica del D.P.R.
n. 495/1992, adottata con il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il
quale ha introdotto l’art. 247-bis.
Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 no-
vembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012.
È altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrasti-
nare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa
della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili
per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazio-
ne, così come prescritto dall’art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle
predette procedure informatiche è stata condotta a termine,
con l’avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai
veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di auto-
trasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in
uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate
apposite disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno
concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al f‌ine
di consentire, in particolare, alle Forze dell’Ordine e all’utenza
professionale interessata di adottare le necessarie misure orga-
nizzative.
Pertanto, f‌ino alla predetta data, resta ferma l’impossibilità di
concreta applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in
relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richia-
mato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con nota prot. n.
33691 del 6 dicembre 2012.
Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla
carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati
relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti

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