Circolari

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@I. Circolare 30 marzo 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria Tecnica, prot. n. 968/C4: Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.

Com'è noto, con le circolari nn. B78 del 27 novembre 2000 e B81 del 7 dicembre 2000 sono state diramate le prime disposizioni applicative del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, di seguito denominato Regolamento, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà ed alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli.

In particolare con le predette circolari, non avendo ancora l'A.C.I. attivato le procedure necessarie per l'esecuzione delle operazioni di propria competenza per il tramite dell'unico accoglimento (art. 2, comma 3, del Regolamento) con il CED della Motorizzazione, sono state chiarite le modalità tecniche ed organizzative per l'utilizzazione del già esistente collegamento (sinora utilizzato per la procedura «Prenotamotorizzazione») per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento, con esclusione degli aggiornamenti relativi ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche.

Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire le istruzioni necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e) del citato art. 4, comma 1, del Regolamento, nonché ogni altro chiarimento utile al fine della piena attuazione, per quanto di competenza di questa Amministrazione, delle norme contenute nel Regolamento stesso.

1) Consegna della modulistica e delle targhe.

Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione provvedono a consegnare a ciascuno Studio di consulenza automobilistica (di seguito denominato, per brevità, Agenzia) collegato in sportello telematico una copia del «Manuale Utente ad uso Agenzie» (All. 1) e un numero di targhe e di carte di circolazione pari al fabbisogno mensile.

Per la prima consegna può farsi riferimento ai dati riportati nella tabella già trasmessa, in allegato 4, con la circolare n. B78 del 27 novembre 2000 nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, è stato indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000.

In ogni caso, deve essere inizialmente assegnato:

- un numero non inferiore a 40 targhe per autoveicoli di formato «A»;

- un numero non inferiore a 5 targhe per autoveicoli di formato «B»;

- un numero non inferiore a 15 targhe per motoveicoli;

- un numero non inferiore a 60 carte di circolazione. Prima di procedere alla assegnazione delle targhe, gli Uffici Provinciali devono richiamare la maschera «ALSA» e procedere con le modalità indicate nel «Manuale Utente uso ufficio» (All. 2).

Ciascun Ufficio Provinciale, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna delle targhe e delle carte di circolazione e darne copia all'Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell'avvenuta consegna, la quantità delle targhe e delle carte di circolazione consegnati con l'indicazione dei relativi lotti, nonché le generalità di chi li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell'Ufficio.

In caso di consegna contestuale di targhe, di carte di circolazione e di tagliandi, può essere redatto un unico verbale.

2) Presa in carico e gestione delle carte di circolazione e delle targhe

La presa in carico e l'utilizzo delle targhe e delle carte di circolazione devono essere annotati in appositi registri cartacei, di cui uno riservato alla contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato «A», uno per la contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato «B», uno per la contabilizzazione delle targhe per motoveicoli ed uno per la contabilizzazione delle carte di circolazione.

I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'Ufficio Provinciale, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: «Il presente registro dell'Agenzia ... consta di numero ... pagine ed è riferito all'anno ...», seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nei medesimi registri (gli allegati 3 e 4 riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:

- la data di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione;

- la quantità delle targhe e delle carte di circolazione prese in carico;

- i lotti presi in carico;

- la data, la quantità e le porzioni di lotti delle targhe utilizzate ogni giorno, con l 'indicazione della quantità di carte di circolazione correttamente utilizzate e di quelle scartate per errori di stampa o qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva delle targhe e delle carte di circolazione utilizzate e scartate deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a quantità zero le targhe e le carte di circolazione assegnate per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (All. 5 e 6).

Le carte di circolazione scartate debbono essere distrutte a cura dell'Agenzia non prima di un anno, decorrente dalla data di esaurimento del lotto di cui le carte stesse fanno parte. Delle operazioni di distruzione viene dato conto in apposito verbale.

Particolare attenzione dovrà porre l'Agenzia per la custodia del materiale assegnato, adottando ogni misura di sicurezza che riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la conservazione delle targhe, delle carte di circolazione e delle etichette autoadesive, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento.

3) Modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del Regolamento

Ciascuna Agenzia collegata è tenuta, prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente:

- ad accertare l'identità del richiedente;

- a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.

Espletate le predette verifiche, l'Agenzia si collega con il CED della Motorizzazione utilizzando la maschera «PR67», secondo le modalità illustrate nell'allegato «Manuale Utente ad uso Agenzie», e inserendo il codice «ST» nel campo «codice acquisizione».

Il CED della Motorizzazione, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio Nazionale Veicoli, associa alla transazione la prima targa disponibile fra quelle assegnate all'Agenzia e consente la stampa immediata della relativa carta di circolazione.

Quest'ultima, unitamente alle corrispondenti targhe, viene immediatamente consegnata all'utente a cura dell'Agenzia, realizzandosi in tal modo la prevista contestualità fra la richiesta dell'utente ed il rilascio della documentazione.

Per quanto concerne la stampa (transazione «PRSU») dell'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata, le modalità e i tempi di consegna delle documentazioni all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, nonché l'eventuale applicazione da parte diPage 620 quest'ultimo delle sanzioni previste dal Regolamento, si rinvia a quanto già illustrato con circolare n. B78 del 27 novembre 2000.

  1. Attivazione delle procedure

    La procedura «ALSA» sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2001. La procedura «PR67» sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2001.

    Da quest'ultima data, le Agenzie, ottenuto l'assenso al collegamento, potranno emettere tutti i documenti di competenza di questa Amministrazione, previsti dal Regolamento, con le modalità descritte nelle circolari sin qui emanate.

    Il tempo intercorrente fra l'emanazione della presente circolare e l'attuazione delle procedure potrà essere utilmente impiegato, dalle Agenzie interessate, per il disbrigo delle necessarie attività propedeutiche: ritiro dei lotti di carte di circolazione e di targhe, predisposizione dei registri, rimodulazione delle prassi organizzative interne.

    Come ampiamente previsto, la piattaforma telematica ed organizzativa, da tempo sperimentata con la procedura «Prenotamotorizzazione», ha assicurato una partenza assolutamente regolare della fase attivata il 21 dicembre scorso che, a distanza di oltre tre mesi, si mantiene stabile e non provoca alcun tipo di difficoltà alle oltre ottocento Agenzie già operative. Per questi motivi, si ritiene che lo stesso accadrà per la seconda e conclusiva fase descritta nella presente circolare.

    Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal 21 giugno prossimo, data di entrata a regime dello «sportello telematico dell'automobilista».

    Proprio in vista di tale delicato appuntamento, i Direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione prenderanno immediati contatti con i Direttori degli Automobile Club Provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento; convocheranno, inoltre, i rappresentanti provinciali delle Associazioni di categoria degli Studi di consulenza per avviare un monitoraggio congiunto sull'attivazione degli sportelli telematici, volto ad evidenziare situazioni suscettibili di produrre turbative di mercato, ed a controllare la corretta utilizzazione ed esposizione del logo» di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2001.

    Eventuali situazioni non risolvibili a livello locale dovranno essere segnalate a questa Sede che provvederà, caso per caso, a ricercare le soluzioni più opportune.

    Si fa riserva di fornire ulteriori...

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