Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare (Min. trasp.) 1 ottobre 2003, n. 235. Circolare interpretativa del termine introdotto dall'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 - supplemento ordinario n. 128 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 232 del 6 ottobre 2003)

In merito alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ed in particolare per quanto concerne l'obbligo introdotto dal secondo periodo del comma sopra citato:

´A tal fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di propriet‡, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.ª, si chiarisce che il limite temporale di tre giorni Ë da intendersi coincidente con tre giorni di operativit‡ delle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 (i.e.: ´feriali consecutiviª e non gi‡ ´naturali consecutiviª).

@II. Circolare (Min. trasp.) 9 settembre 2003. MOT3/3442/M310: Chiarimenti in merito allo svolgimento, da parte delle autoscuole, dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003 Ë stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, recante: ´Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guidaª.

Al riguardo, si fa presente che l'autorizzazione ad effettuare i suddetti corsi deve essere richiesta, con le modalit‡ che verranno indicate con separata circolare, solo dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nell'attivit‡ di formazione, attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale, che dimostrino di possedere locali e attrezzature conformi a quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto nonchÈ di docenti aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 del medesimo decreto.

Viceversa, le autoscuole possono organizzare i corsi a prescindere da una specifica autorizzazione. CiÚ in quanto le autoscuole, per lo svolgimento di tutte le loro attivit‡ sono sottoposte ad autorizzazione della Provincia che provvede altresÏ a svolgere, nei loro confronti, la vigilanza tecnica ed amministrativa.

Le...

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