Circolari

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@I. Circolare (Min. int.) 10 maggio 2004, Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall'art. 213 e dall'art. 214 c.d.s., hanno subito sostanziali modifiche a seguito del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Sebbene le nuove disposizioni prevedano l'attivazione di convenzioni con specifici custodi ed una serie di adempimenti amministrativi descritti nell'art. 214 bis c.d.s., trovano, tuttavia, immediata applicazione le disposizioni che riguardano l'affidamento in custodia del veicolo all'avente diritto e le sanzioni da applicare in caso di rifiuto ingiustificato di assumerne la custodia.

Nelle more dei citati adempimenti, con la presente circolare si forniscono, pertanto, gli indirizzi operativi per le attività degli organi di polizia stradale, allo scopo di uniformare le procedure amministrative relative al sequestro amministrativo dei veicoli, compreso quello conseguente alla mancanza di copertura assicurativa, di cui all'art. 193 c.d.s., ed al fermo amministrativo conseguente alla violazione delle norme del codice della strada e degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 in tema di trasporto abusivo di merci.

  1. Custodia dei veicoli fermati o sequestrati Le modifiche del comma 2 dell'art. 213 c.d.s. (all. 1) e del comma 1 dell'art. 214 c.d.s. (all. 2), prevedono l'obbligo per l'avente diritto, presente al momento dell'accertamento, di assumere la custodia del veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo, correlando all'eventuale rifiuto della custodia stessa, l'applicazione di severe sanzioni amministrative.

    1.1. Soggetti a cui deve essere affidato il veicolo Il veicolo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.

    La pronta reperibilità dell'avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti.

    1.2. Requisiti del soggetto nominato custode Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 c.d.s. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 c.p.p. e con quelle dell'art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

    L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della L. 121/1981 ovvero, in vaso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (all. 3) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.

    1.3. Il luogo di custodia

    Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva, (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non sia soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un'autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di custodia ai sensi del D.P.R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc.).

    Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.

    La disponibilità del luogo nonché l'idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. all. 3) da parte della persona a cui il veicolo è affidato.

    Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l'assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.

    1.4. Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia

    Salvo che non ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc.), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento ovvero prontamente reperibile.

    Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode.

    L'attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l'organo di polizia stradale e si configura nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l'organo di polizia stradale ha comunque l'onere di verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che sia caricato su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia.

    1.5. Affidamento in custodia a soggetto convenzionato L'affidamento del veicolo in custodia a soggetti terzi (c.d. cu stode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può avvenire soltanto se l'avente diritto:

    - è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;

    - è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;

    - risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.

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    1.6. Definizione del soggetto convenzionato per la custodia del veicolo.

    L'art. 214 bis c.d.s. (all. 4) ha previsto la nuova figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, possono essere affidati con l'onere di custodia e con la possibilità di acquistarne successivamente la proprietà.

    Tale disciplina vale anche per il fermo amministrativo del veicolo anche se, come sarà meglio precisato nel successivo punto 2.3, decorso il periodo di fermo senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 3 ter, che consentono il trasferimento automatico in proprietà al custode-acquirente.

    L'individuazione dei custodi-acquirenti avviene a seguito di convenzioni stipulate dalle Prefetture-UTG in sede locale, sulla base della convenzione-tipo approvata dal Ministero dell'interno e dall'Agenzia del Demanio.

    In attesa dell'individuazione dei soggetti convenzionati, quando il veicolo non può essere affidato in custodia al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R. 571/ 1982 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture - UTG. In tali casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all'allegato 7, si utilizzerà il modello conforme all'allegato 7 bis.

    1.7. Scelta del custode-acquirente a cui affidare il veicolo Gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 c.d.s., devono scegliere il custode-acquirente convenzionato sulla base dei criteri oggettivi definiti da un protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno ed Agenzia del Demanio, che è in corso di redazione e del quale si fa riserva di trasmissione appena approvato.

    1.8. Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell'art. 207 c.d.s.

    Come meglio precisato nella circolare n. 300/A/1/44249/101/ 3/3/8 del 12 agosto 2003, che per questa parte deve intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando ricorre l'art. 207 c.d.s., cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente munito di patente rilasciata da paese extracomunitario alla guida di veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista.

    In tali casi si applicano le già richiamate disposizioni del D.P.R. 571/1982.

    1.9...

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