Circolari

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@I. Circ. (Min. trasp.) 30 maggio 2005, Prot. n. 3040/M305.Nuova tariffa dell'imposta di bollo - Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005.

Si rende noto che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio u.s., è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 (recante «Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»), il quale ha fissato in euro 14,62 l'ammontare della nuova tariffa dell'imposta di bollo a decorrere dal 1º giugno 2005.

Ai fini dell'applicazione di detta tariffa, si richiamano le istruzini da ultimo impartite con FILE AVVISI prot. n. 3460/ M305 del 4 agosto 2004, così come modificato con successivo FILE AVVISI prot. n. 3479/M305 del 30 settembre 2004.

Al riguardo, si ritiene soltanto di dover evidenziare che, per tutte le istanze presentate sino al 31 maggio 2005, l'imposta di bollo già versata secondo la tariffa previgente (euro 11,00) non necessita di integrazione, anche se il provvedimento richiesto (rilascio della carta di circolazione, rilascio della patente di guida, ecc.) non sia ancora stato emesso.

La presente comunicazione viene diramata esclusivamente via terminale.

@II. Circ. (Min. trasp.) 26 maggio 2005. U2929/60C4: Prenotazione del duplicato carta di circolazione.

Con file avvisi n. 93 del 16 dicembre 2004 sono state fornite agli uffici periferici e agli studi di consulenza automobilistica le istruzioni operative per il «prenota-duplicato della carta di circolazione» con stampa presso l'ufficio provinciale, utilizzabile per tutti i veicoli, in caso di deterioramento del documento, e per i veicoli adibiti al trasporto di merci, in caso di passaggio di proprietà. In conseguenza delle novità introdotte dalla suddetta procedura (transazione PDCC) sono emerse alcune perplessità da parte degli operatori del settore e degli studi in indirizzo, in merito alla documentazione da produrre nel caso di pratiche relative al trasporto merci, e sulle diverse casistiche per le quali si dovesse rilasciare il duplicato della carta ovvero il tagliando di aggiornamento della stessa.

A tal riguardo si precisa che la fase istruttoria, relativa a pratiche concernenti i passaggi di proprietà per tutti i veicoli adibiti all'uso di terzi indipendentemente dalla massa complessiva, rimane completamente invariata rispetto a quella attuale. Gli uffici dovranno pertanto organizzare le verifiche e i controlli sulla documentazione utilizzando gli stessi criteri attuali.

Pertanto, nel dettaglio, la procedura da seguire è la seguente: prima la richiesta di passaggio di proprietà, completa della documentazione di rito, deve essere sottoposta al visto per regolarità sulla base della normativa che regola l'autotrasporto merci, da parte delle strutture degli uffici periferici; poi, ottenuto il visto, si potrà procedere alla prenotazione.

Al fine di uniformare e rendere più razionali le procedure dettate dalla presente circolare si dispone che le procedure informatiche per il «prenota-duplicato della carta di circolazione» debbano essere applicate anche ai veicoli adibiti all'uso proprio di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

Si precisa infine che, gli aggiornamenti delle carte di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà con cambio di uso, per veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate, potranno essere effettuati senza il rilascio del duplicato, attraverso l'emissione di un tagliando di aggiornamento con la procedura prenota con stampa presso l'ufficio provinciale.

Tali aggiornamenti, pertanto, saranno effettuati nel caso di trasferimento di proprietà con cambio d'uso da proprio a terzi o da terzi a proprio. I tagliandi relativi dovranno essere gestiti con la causale 21, agendo sul codice operazione, fermo restando l'uso 4:

Uso codice operazione uso effettivo

4 1 proprio

4 2 di terzi

Si precisa che nel caso di trasferimento di proprietà da terzi a terzi si procederà con le modalità suddette utilizzando però la causale 20.

Le suddette modifiche saranno disponibili oltre che per gli uffici provinciali (maschera STDU), anche per gli studi di consulenza (maschera PR67) a partire dal 1º giugno 2005. Sempre da tale data sarà riportata in stampa sui tagliandi di aggiornamento per passaggio di proprietà con cambio d'uso, la dicitura «uso proprio» o «uso di terzi».

@III. Circ. (Min. trasp.) 25 maggio 2005, Prot. n. 2916/A0 - File avviso n. 19/2005: Adeguamento procedure informatiche.

Si comunica che dalla data odierna sono disponibili le implementazioni alla procedura informatica per la gestione dei CFP. Dettagliate istruzioni possono essere visualizzate attraverso gli help in linea premendo il tasto F1 sulla transazione interessata.

Si precisa che è stata attivata la maschera ECFP di visualizzazione dell'estratto cronologico dei CFP relativo ad una anagrafica.

La suddetta transazione può essere richiamata o direttamente o da DBVV digitando il codice funzione F.

Dalla GADR e GKDR dalla data odierna sarà inoltre possibile rilasciare un nuovo CFP per conversione estera (codice motivo richiesta E). Tutte le operazioni effettuabili con la DBUD sono quindi applicabili anche per un CFP relativi alla conversione estera.

Si precisa infine che alcune transazioni sono state implementate, soltanto in visualizzazione, con il campo codice fiscale. L'inserimento di tale informazione in fase di acquisizione, sarà reso obbligatorio nei prossimi mesi, presumibilmente nel mese di settembre sull'intero parco applicativo.

Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo ad acquisire obbligatoriamente a partire dal 15 giugno p.v. per ogni pratica presentata (sia relativa ai veicoli che ai conducenti) il codice fiscale del richiedente sia che si tratti di persona fisica che giuridica. Page 1028

@IV. Circ. (Min. trasp.) 25 maggio 2005, Prot. n. 2646-M368. Veicoli classificati «uso speciale ufficio». Sospensione della circolare 1915-M368 del 7 aprile 2005.

Con la circolare n. 1915-M368 del 7 aprile u.s. sono state impartite disposizioni per il ripristino della originaria destinazione d'uso di quei veicoli, classificati ad «uso speciale ufficio», i cui documenti di circolazione erano stati oggetto di sequestro preventivo da parte del Tribunale di Bologna con successiva restituzione al solo fine del suddetto ripristino.

Tuttavia, a seguito della revoca del sequestro e della definitiva ed incondizionata restituzione delle carte di circolazione agli aventi diritto, disposta dallo stesso Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 aprile 2005, sono venuti a mancare i presupposti di base della suddetta circolare.

Pertanto, sono sospese le procedure in essa contenute, significando che per le richieste di cambio di destinazione d'uso di cui trattasi dovrà farsi riferimento a quanto disposto nelle note finali della circolare n. 1570-M368 del 23 marzo 2005.

@V. Circ. (Min. trasp.) 23 maggio 2005, Prot. n. 2580-M368. Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Si informano gli Uffici in indirizzo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio u.s., il decreto dirigenziale n. 2471-M368 del 2 maggio 2005 concernente le «procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità», emanato in applicazione del D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli.

In merito ai contenuti del suddetto decreto si segnala che, rispetto a quanto stabilito nel precedente D.M. 30 marzo 1994, è stato previsto un decentramento delle procedure di riconoscimento delle officine designate al montaggio dei limitatori, demandando il rilascio dell'autorizzazione agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).

In particolare, il decreto di cui trattasi specifica:

- gli adempimenti del titolare della omologazione del limitatore;

- i requisiti delle officine; - le procedure per il riconoscimento delle officine; - le modalità operative per l'installazione; - le modalità operative per la regolazione o per la riparazione dei limitatori installati sin dall'origine sui veicoli in conformità alla direttiva 2004/11/CE.

Si descrivono di seguito i punti salienti delle procedure. Il titolare della omologazione, attraverso il proprio legale rappresentante, presenta la richiesta di «riconoscimento» dell'officina all'UMC competente, in relazione alla sede dell'officina stessa, allegando un disciplinare, sottoscritto dal titolare dell'omologazione e dal titolare dell'officina designata, nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto è subordinato.

I contenuti della richiesta di riconoscimento sono riportati indicativamente nell'allegato 1.

La suddetta officina deve svolgere attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Dovrà, pertanto, disporre di un responsabile tecnico. Tale requisito deve risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o, in alternativa, deve essere autocertificato dall'officina stessa.

L'UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell'omologazioneun attestato di riconoscimento per ogni officina designata, secondo lo schema riportato in allegato 2.

L'officina riconosciuta, effettuata l'installazione del limitatore di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3 dell'allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n....

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