Circolari

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@I. Circolare (Min. int.) 7 settembre 2005, n. 300/A/1/44285/ 101/3/30/9. Modifiche al codice della strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione». Prime disposizioni operative.

  1. Premessa.

    La legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 115, di cui all'oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005, ha apportato modifiche al Codice della strada che interessano gli articoli 97 (all. 1 - ndr), 116 (all. 2 - ndr), 208 (all. 4 - ndr), 213 (all. 5 - ndr) e 214 (all. 6 - ndr) ed introducono, con l'articolo 130 bis (all. 3 - ndr), una nuova ipotesi di revoca della patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto (All. 1-6).

    Le nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori (cfr. par. 3), rappresentano un intervento di particolare rigore che, conformemente all'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un'azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.

    In ragione di ciò e coerentemente con l'obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.

  2. Circolazione dei ciclomotori.

    Con le modifiche apportate dalla legge 168/2005 agli articoli 97 e 116 c.d.s., è stata fornita soluzione alle problematiche legate all'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'immatricolazione e la targatura dei ciclomotori ed il rilascio ai conducenti maggiorenni del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

    2.1. Targa dei ciclomotori.

    Mentre resta confermato il nuovo sistema di registrazione dei ciclomotori, introdotto per effetto della riscrittura dell'articolo 97, comma 2, c.d.s. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, il provvedimento in oggetto indicato ha apportato significative modifiche alle disposizioni riguardanti la targatura dei ciclomotori, prevedendo che la targa apposta su un ciclomotore, sebbene a carattere personale, sia riferibile solo a quel veicolo, almeno fino a quando il mezzo appartiene alla persona intestataria della targa.

    Le nuove disposizioni dovranno essere completate dalle indispensabili modifiche delle norme regolamentari attuative riguardanti le caratteristiche costruttive e le modalità di rilascio delle targhe per ciclomotori.

    2.2. Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori.

    Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1 ter, c.d.s. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1º ottobre 2005. Dopo quella data, tutti coloro che - sia maggiorenni che minorenni - intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.

    Coloro che sono già maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il prossimo 30 settembre 2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.

    La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.

    L'art. 5, comma 1-bis, della legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 c.d.s.), sospensione (art. 129 c.d.s.) e revoca (art. 130 e art. 219 c.d.s.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 c.d.s. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 c.d.s., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al...

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