Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine83-90

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@I. Circolare (Min. trasp.) 26 ottobre 2001, prot. n. 2583/M306: Accordo bilaterale italo-britannico in materia di scambio di documenti di circolazione dei veicoli a seguito di reimmatricolazione all'estero

Avvertenza

Si ripropone il testo della circolare n. 69/94 prot. n. 308/4004/B dell'11 maggio 1994, alla quale sono state apportate le modifiche evidenziate in grassetto.

Premessa

La Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti (ECMT) ha adottato nel mese di marzo 1991 una raccomandazione che stabilisce le linee guida da adottare allorquando un veicolo circolante venga esportato e reimmatricolato in un altro Stato aderente all'ECMT.

Tale raccomandazione stabilisce tra l'altro che qualora ricorra il caso sopra citato, lo Stato in cui il veicolo viene esportato provveda a restituire copia dei documenti originali di immatricolazione allo Stato membro di provenienza ciò in particolare al fine di verificare e limitare il fenomeno dei furti di veicoli.

Sulla base di quanto descritto, il nostro Paese ed il Regno Unito hanno deciso di instaurare una procedura relativa alla reciproca restituzione dei documenti di provenienza dei veicoli esportati tra i due paesi.

Ciò premesso, per l'attuazione del suddetto accordo, si dispone quanto segue:

a) Veicoli italiani reimmatricolati nel Regno Unito

Il D.V.L.A. (Driver and Vehicle Licensing Agency) invia periodicamente le carte di circolazione dei veicoli già immatricolati nel nostro Paese con l'annotazione «Veicolo Reimmatricolato in Gran Bretagna con numero... in data...» al Dipartimento Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Motorizzazione, ufficio MOT 3 che trasmette la carta di circolazione all'Ufficio Provinciale competente per territorio, che provvede ad inserire nella memoria del C.E.D. i dati relativi alla cessazione avvenuta a comunicarla al P.R.A. competente per territorio.

Per quanto attiene alla competenza territoriale del PRA e degli Uffici Provinciali M.C.T.C. si precisa che:

- nel caso di veicoli immatricolati secondo la normativa previgente, si fa riferimento alla sigla provinciale della carta di circolazione;

- nel caso di veicoli immatricolati secondo le nuove procedure, si fa riferimento alla residenza dell'ultimo dei proprietari risultante dalla carta di circolazione.

b) Veicoli importati dal Regno Unito e reimmatricolati in Italia.

In tal caso gli Uffici Provinciali applicano le disposizioni contenute nella circolare n. 133/85 del 28 agosto 1985 e provvedono quindi al ritiro del documento originale di circolazione del veicolo o di una copia autenticata, qualora ricorrano i casi di cui al punto 2.3.3. della citata circolare. Sarà cura degli Uffici Provinciali annotare sul documento ritirato «Veicolo reimmatricolato in Italia con targa... in data...», inviare copia conforme di tale documento alla competente autorità britannica, al seguente indirizzo:

CLERICAL VEHICLES (Central Reception)

D.V.L.C.

Longview Road

Morriston

Swansea SA6TJL

GREAT BRITAIN trattenendo agli atti la documentazione prodotta dall'interessato.

Sono abrogate le circolari n. 69/94 dell'11 maggio 1994, la circolare prot. n. 2001/4330 del 28 luglio 1994 e la circolare prot. n. 2899/4330 del 3 dicembre 1997.

@II. Circolare (Min. trasp.) 13 ottobre 2001, prot. n. 00680/M351: Carta di circolazione Mod. TT 820F - Stampato comune

Con D.D. n. 1662/C4 del 25 luglio 2001 lo stampato relativo alla carta di circolazione Mod. MC 820F è passato dal regime di stampato assoggettato a valore a quello di stampato comune assumendo la denominazione di Mod. TT 820F.

Il nuovo modello conserva le stesse caratteristiche del precedente ad eccezione della carta filigranata del primo foglio che è stata sostituita con una carta di tipo comune; la numerazione è composta da una lettera a partire dalla «A» e da un numero progressivo dal n. 0.000.001 fino al n. 10.000.000 ed a seguire con le successive lettere dell'alfabeto con la medesima progressione di n. 10.000.000.

È evidente che, a seguito della variazione stabilita con il decreto sopracitato, non dovrà più procedersi, per le carte di circolazione, alla compilazione del conto giudiziale.

Tale circostanza, tuttavia, non esonera il consegnatario da una utile ed indispensabile registrazione, che resterà agli atti dell'ufficio, di tutte le movimentazioni che il modello subirà nel suo consumo.

Le carte di circolazione di nuova istituzione saranno rilasciate all'utente al termine delle scorte dei rispettivi modelli valore - Mod. MC 820F.

Il magazzino centrale stampati ha avviato la distribuzione del nuovo modello carta di circolazione, che sarà completato man mano che gli uffici termineranno le scorte dei modelli precedentemente in uso.

@III. Circolare (Min. trasp.) 9 ottobre 2001, prot. n. 2919/M 366: Revisione degli autoveicoli a seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione

Com'è noto, l'articolo 80, comma 14, del codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della carta di circolazione.

Ai sensi dell'articolo 216 del medesimo codice, il documento ritirato viene inviato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.

Con circolare 3/98 del 7 gennaio 1998, al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20 gennaio 1998 prot. n. 62/FP - DC IV n. B013, sulla base di una interpretazione estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell'articolo 80, siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della presente autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l'ufficio provinciale al quale è stata inviata dagli organi accertatori.

Nel corso dell'applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono applicabili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, poiché tale difformità di comportamento alimenta nell'utenza atteggiamenti di incertezza e disorientamento, s'impone un'applicazione letterale del codice della strada.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte citato comma 14, siano effettuate esclu-Page 84sivamente dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

A decorrere dalla medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998.

@IV. Circolare (Min. trasp.) 5 ottobre 2001, prot. n. 2373/M330: Rilascio di patenti di guida a candidati o conducenti aventi dati anagrafici incompleti

Si verifica di frequente che candidati al conseguimento della patente di guida o conducenti, che richiedono la conversione del documento estero, non siano in possesso di tutti i dati anagrafici, a causa di particolari disposizioni normative vigenti nei rispettivi Stati di origine.

In proposito si osserva che è possibile procedere al rilascio della patente per esame o per conversione, soltanto se il conducente esibisca un valido documento di identità (carta di identità italiana, passaporto, permesso di soggiorno - circ. prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001) riportante tutti i dati anagrafici.

Se invece sul predetto documento non siano ravvisabili gli elementi per identificare il conducente, ad esenpio data di nascita: «00/00/1960», ovvero «--/--/1960», o, ancora, come esempio, cognome indicato: «SENZA COGNOME», ovvero, «------», non si potrà procedere al rilascio della patente di guida, stante l'esigenza inderogabile di individuare con certezza i conducenti, nell'interesse primario della sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei cittadini.

@V. Circolare (Min. trasp.) 3 ottobre 2001, prot. n. 1970/A10: Entrata in circolazione dell'Euro

Con l'approssimarsi del 1° gennaio 2002, data a partire dalla quale entrerà in circolazione la moneta unica adottata nell'ambito dell'Unione Europea, si ravvisa l'opportunità di fornire a codesti Uffici il tariffario delle operazioni previste in materia di motorizzazione, dalla tabella 3 allegata alla legge n. 870/86, con l'annotazione ove prevista, delle eventuali maggiorazioni di urgenza e del bollo per istanza e documenti, nonché il prezzo delle targhe aggiornati in euro (all. 1).

Allegato 1 alla circolare n. 1970/A10 del 3 ottobre 2001

TARIFFE PER LE OPERAZIONI SVOLTE DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI1

1) Esami per conducenti di veicoli a motore: Euro 10,33

maggiorazione per urgenza: Euro 5,16

2) Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti: Euro 5,16

maggiorazione per urgenza: Euro 2,58

3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas: Euro 25,82

maggiorazione per urgenza: Euro 12,91

4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei trasporti terrestri: Euro 25,82

maggiorazione per urgenza: Euro 12,91

5) Omologazione di veicoli, approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato: Euro 103,29

6) Omologazioni parziali; approvazioni ed omologazioni di dispositivi e di unità tecniche indipendenti: Euro 41,32

7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione: Euro 10,33

maggiorazione per urgenza: Euro 5,16

8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzioni: Euro 10,33

maggiorazione per urgenza: Euro 5,16

9) Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori omologazioni di motori marini: Euro 103,29

maggiorazione...

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