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@I. Circolare (Min. trasp.) 27 marzo 2007.

Prot. n. 29092/23.18.03: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.

Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti emanati in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha, tra l'altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti professionali:

- decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 recante «Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;

- decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 «Rilascio della carta di qualificazione del conducente»;

- decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 372, recante «Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente».

In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.

La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo regolamento.

Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, come di seguito verrà illustrato, un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno ottenere il rilascio della CQC per documentazione, senza obbligo di sostenere il relativo esame.

  1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente

    Ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

    a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;

    b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

    c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

    e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

    f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

    g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente».

    Per quanto riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

  2. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente

    Ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 286/2005, la CQC è rilasciata:

    a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

    b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

    La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci o a entrambi.

    Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

    Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito dall'art. 6 del D.M. 7 febbraio 2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un programma comune per i titolari di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti al conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la preparazione al conseguimento della CQC per il trasporto di persone.

    I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone che già hanno conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli esami dovranno frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art. 6, comma 2, lettera b, del D.M. 7 febbraio 2007).

    I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che già hanno conseguito la CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art. 6, comma 2, lettera c, del D.M. 7 febbraio 2007).

    Ulteriore riduzione del programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati al conseguimento della CQC che già sono titolari dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale del corso di formazione iniziale (art. 6, comma 2, lettera a, del D.M. 7 febbraio 2007).

    Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti: Page 860

    a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);

    c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda); d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 giugno 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).

    Nel caso di esito negativo dell'esame, l'attestazione di pagamento di cui al punto d) può essere restituita al candidato che potrà utilizzarae per una successiva istanza.

    L'esame si svolge presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC.

    L'esame, consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario: i candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte errato è, al massimo di sei.

    L'art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una procedura d'esame provvisoria, in attesa che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz d'esame per il conseguimento della CQC. Durante il periodo transitorio, dunque, l'esame è svolto in forma orale congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenente all'area tecnica.

    La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L'esito negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all'esame se il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC.

    La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.

    Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultare idonei, si rinvia al manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

  3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

    I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere svolti:

    a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

    b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;

    c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.

    Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per svolgere i corsi devono ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente per territorio, secondo la disciplina di cui all'art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.

    La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata, in bollo, al Direttore del SIIT su modello conforme a quello previsto all'allegato 1 al D.M. 7 febbraio 2007.

    Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare esclusivamente previo rilascio di autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.

    La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata, in bollo, al Direttore Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello previsto all'allegato 2 al citato D.M. 7 febbraio 2007.

    Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si avvarranno, per la verifica dei requisiti necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, delle visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici Motorizzazione civile territorialmente competente.

    In particolare, le autoscuole, i centri di...

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