Circolari

Pagine1351-1371

Page 1351

@I. Circolare (Min. int.) 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9. Modifiche al codice della Strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117.

Facendo seguito alle circolari n. 300/A(1/26352/101/3/3/9 del 3 e del 20 agosto 2007, con le quali sono state fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007, si comunica che, con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 230 del 3 ottobre 2007, il provvedimento d'urgenza richiamato è stato convertito con modificazioni.

Ferme restando le indicazioni già fornite con le richiamate note per le disposizioni del decreto che non sono state oggetto di modifiche in sede di conversione, si compendiano sinteticamente le principali novità introdotte per effetto della legge di conversione e si forniscono le correlate direttive operative per la loro uniforme applicazione.

  1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati

    Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 117/2007, la durata delle limitazioni di guida di autoveicoli con prestazioni elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2 bis, c.s., è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.

    Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 c.s., che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:

    a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 c.s.;

    b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.

    Come già precisato nella circolare del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto legge e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dall'1 febbraio 2008.

  2. Trasporto di bambini sui motocicli o sui ciclomotori a due ruote

    L'art. 2 del decreto legge, che aveva introdotto un'età minima per i passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (art. 170, comma 1 bis, c.s.), è stato modificato prevedendo che il trasporto di bambini sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli sia sempre vietato quando i passeggeri hanno età inferiore a 5 anni.

    Il divieto di trasporto di passeggeri con il nuovo contenuto, da 4 a 5 anni, è in vigore dal 4 ottobre 2007.

  3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli

    Anche le sanzioni accessorie previste dal comma 9 dell'art. 142 c.s. in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h sono state oggetto di un intervento correttivo in sede di conversione.

    In particolare, la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da uno a tre mesi e la parziale inibizione per i tre mesi successivi, in cui il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne, cioè dalle 22 alle 7 del mattino.

    Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal Prefetto a seguito dell'accertamento dell'illecito sopraindicato dovrà contenere:

    a) la durata del periodo di sospensione della patente di guida durante il quale il documento è ritirato e l'inibizione alla guida è completa;

    b) l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i tre mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta solo nell'orario notturno sopraindicato.

    Di conseguenza, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto che la guida negli orari sopraindicati di inibizione ricadono nell'ambito di applicazione della sanzione di cui all'art. 218 comma 6 c.s.

    Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei Trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 c.s.

    Sempre con riferimento alla violazione di cui al comma 9 dell'art. 142 c.s., si segnala che, in base alle disposizioni dell'art. 6 bis, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, quando l'eccesso di velocità è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni attuative che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).

  4. Disposizioni riguardanti la sosta e la fermata

    L'art. 3 bis, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, ha previsto, con il comma 7 bis dell'art. 157 c.s., il divieto di tenere acceso il motore di un veicolo durante il periodo in cui questo si trova in sosta o effettua una fermata sulla strada quando tale operazione è finalizzata a mantenere in funzione l'impinato di climatizzazione.

    La nuova disposizione, alla cui violazione è stata correlata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 a 400 euro, assume la valenza di norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nel comma 2 dello stesso art. 157 c.s.

    Pertanto, quando l'accensione del motore durante la sosta ha le richiamate finalità, la sanzione di cui al comma 7Page 1352 bis dell'art. 157 c.s. deve ritenersi assorbente rispetto a quella prevista dal comma 8 per la violazione del generale divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

    Resta inteso, naturalmente, che l'elemento che specializza la nuova violazione, cioè la circostanza che il motore resti acceso durante la sosta per garantire il funzionamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo, deve essere adeguatamente attestata nel verbale di accertamento dell'illecito.

    Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso di forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.

  5. Disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

    L'art. 5 del D.L. 117/2007 è stato modificato dalla legge di conversione soltanto per quanto riguarda le sanzioni applicabili a chi guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per stupefacenti.

    In particolare:

    a) è stata eliminata la pena detentiva per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quando il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l;

    b) è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.

    Si segnala, inoltre, che, in base alle disposizioni dell'art. 6 bis, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).

    Nel medesimo ambito, con una modifica dell'art. 6 del D.L. 117/2007, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui si somministrano bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di alcolici e dei superalcolici dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

    Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 6 del D.L. 117/2007 di esporre una tabella contenente la descrizione degli effetti dell'abuso di alcool.

    La violazione di entrambi gli obblighi comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministro della salute.

  6. Fondo di incidentalità notturna

    L'art. 6 bis del D.L. 117/2007, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 del mattino), oltre alle sanzioni già previste dal codice della strada, sia applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.

    Secondo quanto espressamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 6 bis, l'attuazione della nuova disposizione è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 160/2007.

    Per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato rivisto ed aggiornato l'allegato documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del D.L. 117/2007 e della relativa legge di conversione (all. 1) che è disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato (indirizzo www.poliziadistato.it).

    Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.

    LE...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT