Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 10 agosto 2007, Prot. n. 77898/8. 3: Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.

A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.

  1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.

    Ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

    a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

    b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

    c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

    e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

    f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

    g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

    Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

    Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

  2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

    L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.

    Con circolare prot. MOT3/761/M350 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono «fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall'art. 17 del D.L.vo 286/2005».

    L'art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per «documentazione» i conducenti:

    a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

    b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

    c) residenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;

    d) residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all'estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

    Si sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

    Possono, invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.

    Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

    a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;

    b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;

    c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;

    d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

    La «calendarizzazione» è stata prevista per programmare l'afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile.

    La richiesta di rilascio della CQC «per documentazione» deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:

    - un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1º dicembre 1986, n. 870;

    - un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

    - una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;

    - fotocopia della patente di guida.

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    Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

    I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.

    Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).

    Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.

    Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

    Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la CQC «per documentazione» solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all'Ufficio entro il 5 aprile 2010. In tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.

    Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/ CEE, l'Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all'Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare con precisione l'esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale.

    Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per la CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata «per documentazione» il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata «per documentazione» il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

    Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per «documentazione», presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All'uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegate:

    - un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle...

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