Circolari
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2012
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 23 marzo 2012, Prot. n. 8262/23.18.01. Con-
versione di patenti di guida. ECUADOR.
Sono pervenuti numerosi quesiti a questa Sede in relazione
all’applicazione della circolare n. 5808/23.18.01 del 29 febbraio
2012, concernente l’entrata in vigore dell’Accordo per la conver-
sione reciproca delle patenti di guida fra Italia ed Ecuador.
In particolare alcuni Uffici hanno comunicato che accettano
le istanze di conversione di patenti ecuadoriane solo se complete
di relativa traduzione, nonostante sia previsto che per ogni docu-
mento da convertire venga richiesta una specifica attestazione
all’Autorità estera di rilascio.
Tale necessità sembra sia legata alla difficoltà di distinguere
con esattezza il nome e cognome del conducente e individuare la
data di scadenza dell’abilitazione.
In realtà, considerata la particolarità di questo Accordo, che
prevede un contatto diretto con l’Autorità estera competente per
verificare l’autenticità della patente ed individuarne i dati, non si
ritiene che debba essere acquisita la traduzione del documento
da convertire.
Si fa presente che il nome e cognome del conducente si pos-
sono comunque distinguere attraverso l’esibizione della carta
di identità (o documento di identità equipollente) da parte del
richiedente.
La data di scadenza poi è sempre riportata sul documento di
guida ecuadoriano ed è individuata da un’apposita dicitura (ad
esempio “caduca” o “expira” o “valida hasta”).
Si coglie l’occasione per chiarire, considerate le perplessità
esposte da alcuni Uffici, che l’acquisizione della domanda di con-
versione, da parte dell’impiegato addetto allo sportello, non im-
plica necessariamente l’accoglimento della domanda medesima
ed il conseguente rilascio della patente italiana.
Difatti il rilascio della patente è subordinato all’esame sia
della documentazione prodotta dall’utente, che dei dati conte-
nuti nell’attestazione inviata dalle Autorità ecuadoriane.
Pertanto qualora dall’esame della documentazione si rilevas-
se l’impossibilità di poter procedere alla conversione, la domanda
va respinta, specificando le motivazioni.
II
Circ. (Min. int.) 26 marzo 2012, n. 300/A/2288/12/101/3/3/9.
Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia
di sicurezza stradale”. Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare 24 giugno 2011, n. 300/A/5631/11/101/3/3/9
con la quale, tra le altre indicazioni, sono state impartite diret-
tive uniformi sulla tematica del pagamento immediato su strada
per le violazioni indicate dall’articolo 202, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, del Codice della strada.
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che in occa-
sione dell’approvazione delle citate norme, per effetto della legge
n. 120/2010, fu concordato di interpretare la disposizione relativa
all’entità della cauzione da versare, nel caso in cui non avvenga
il pagamento in misura ridotta, nel senso più favorevole al tra-
sgressore (il minimo edittale anziché la metà del massimo come
la norma prevede). Ciò allo scopo di evitare che la disposizione
potesse creare disparità di trattamento tra conducenti italiani
e conducenti di altri Stati comunitari. Infatti, per questi ultimi,
negli stessi casi, l’articolo 207 del Codice della strada prevede la
possibilità di versare una cauzione pari al minimo edittale.
Tale orientamento, naturalmente, doveva servire ad evitare
situazioni di conflitto in attesa di una modifica normativa dell’ar-
ticolo 202 del Codice della strada che era stata preannunciata
come imminente e che avrebbe dovuto sanare la richiamata
incongruenza normativa.
L’oscillante prassi consolidata in questo periodo di prima
applicazione delle direttive indicate e alcune segnalazioni da
parte degli Uffici sul territorio, nelle more dell’auspicata modi-
fica, rendono necessario fornire un orientamento più adeguato
all’attuale dettato normativo.
Atteso quanto esposto si chiarisce che l’entità della cauzione
che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatrico-
lati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall’art. 202,
comma 2-bis, non intendono provvedere al pagamento immedia-
to sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per
la violazione commessa.
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di
Polizia municipale e provinciale.
III
Circ. (Min. int.) 26 marzo 2012, Prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9.
Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia
di sicurezza stradale”. - Distanza minima degli apparecchi di
misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velo-
cità.
Si fa seguito alle direttive impartite con la Circ. 29 dicembre
2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 in relazione alla tematica in
oggetto indicata.
La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma
2 della L. n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale,
fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della
velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite
massimo di velocità.
Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano
presenti intersezioni stradali, nella richiamata circolare, con-
formemente alle disposizioni dell’articolo 104 del Reg. C.d.S.
(D.P.R. n. 495/1992) è stato precisato che la predetta distanza
viene calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di
velocità dopo l’intersezione.
Sull’argomento sono state rappresentate alcune problema-
tiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento
chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle
predette disposizioni.
In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità
massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami
delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del
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