Circolari

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I

Circ. (Min. trasp.) 10 novembre 2010, n. 90342/03/RU. disposizioni in materia di validità delle certificazioni mediche di cui all’articolo 119 del codice della strada.

È noto che la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha, tra l’altro, modificato l’articolo 119 del codice della strada: tali novità normative fanno ritenere necessaria la predisposizione di nuove istruzioni con riferimento alla “validità” delle certificazioni mediche di cui allo stesso articolo. Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Deve preliminarmente distinguersi tra:

  1. validità del documento quale atto formale ai fini della presentazione presso gli Uffici della motorizzazione;

  2. validità temporale di quanto nella certificazione attestato.

    Sotto il primo profilo, deve farsi riferimento al termine ultimo utile per la presentazione della certificazione medica agli Uffici della motorizzazione, rispetto alla data nella quale la certificazione stessa è stata rilasciata. In altri termini ci si riferisce a quanto può essere retrodatato il certificato medico rispetto alla data nella quale è esibito agli Uffici.

    In materia si sottolinea che l’articolo 119, comma 3, del codice della strada espressamente prevede che “l’accertamento ... (omissis)... deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi... (omissis)...”: tale disposizione è stata, peraltro, confermata dal legislatore del 2010.

    La summenzionata disposizione, con precedenti circolari, era stata interpretata alla luce dell’articolo 41, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, che prevede che “ I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.”.

    Poiché le modifiche introdotte all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che le certificazioni mediche in parola possono essere rilasciate non solo - come già era - dai medici appartenenti alle strutture indicate dallo stesso comma 2, ma anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione (con le procedure stabilite dai decreti applicativi in corso di predisposizione), non è più possibile applicare le disposizioni del citato articolo 41, comma 1, alle certificazioni suddette.

    Le suddette disposizioni si applicano con riferimento esclusivamente alle domande presentate a far data dall’11 novembre 2010: risulta del tutto evidente che non può intendersi come tale una pratica avviata prima della predetta data.

    Ogni disposizione in precedenza emanata in materia deve pertanto ritenersi superata.

    In relazione a quanto sub lettera b), deve farsi riferimento alla validità temporale della sussistenza dei requisiti psico-fisici, come certificata dai medici dell’articolo 119.

    In linea generale, ove nulla di specifico sia indicato dal medico, deve ritenersi che i requisiti psicofisici permangano per tutto l’iter procedurale e fino alla naturale scadenza della patente di guida conseguita, fatto salvo la necessità di produrre comunque una nuova certificazione medica in tutte le ipotesi nelle quali tale obbligo derivi da disposizioni del codice della strada.

    Qualora, invece, il medico ha ritenuto di poter dichiarare il soggetto idoneo alla guida per un tempo limitato - e dunque la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad una certa data - se la pratica, a corredo della quale tale certificato è stato presentato non si concluda entro i termini certificati di sussistenza dei requisiti psico-fisici - è fatto onere all’interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell’iter.

    II

    Circ. (Min. trasp.) 5 novembre 2010, n. 88827/08.03. disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall’articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica.

    Premessa

    L’articolo 20, comma 1 e 2, lett. a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato modifiche agli articoli 121 e 122, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. m. ed i., di seguito denominato Codice della strada.

    Più in dettaglio, le novità introdotte possono così sintetizzarsi:

    - l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito “foglio rosa”) può essere rilasciata solo a seguito del superamento della prova di controllo delle cognizioni teoriche (di seguito “esame di teoria”); quest’ultimo deve essere superato entro sei mesi dalla data di presentazione della

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    domanda per il conseguimento della patente: entro lo stesso termine non sono consentite più di due prove (cfr. art. 122, comma 1, CDS, come modificato dall’art. 20, comma 2, lett. a, L. n. 120/2010);

    - non può essere sostenuta la prova di guida se non quando sia trascorso un mese dal conseguimento del foglio rosa (cfr. art. 121, comma 8, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a, L. n. 120/2010);

    - nell’ambito del periodo di validità del foglio rosa (confermata in sei mesi) è...

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