Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine851-869

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@I Circ. (Min. int.) 16 agosto 2010, Prot. n. 300/a/11337/10/101/3/3/9. Legge 29 luglio 20l0, n. 120, recante “disposizioni in materia di sicurezza stradale”. modifiche al Codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010

Si fa seguito alla nota n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto u.sc., stesso oggetto, con la quale sono state inviate disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, che trovano applicazione dal 13 agosto 2010, per riferire che, in relazione a quanto comunicato al paragrafo 9 della predetta circolare, la dicitura da apporre sulla carta di circolazione è la seguente e non quella trascritta in tale paragrafo: “... veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione. Verbale n. ... del ...”.

Ciò in quanto il DM 6 agosto 1998, n. 408, prevede due diversi esiti negativi dell’operazione di revisione: “ESITO SOSPESO” ed “ESITO RIPETERE”. Mentre nel primo caso il veicolo viene escluso dalla circolazione in quanto le anomalie e i difetti riscontrati compromettono la sicurezza della circolazione, nell’ipotesi di “ESITO RIPETERE” il veicolo deve essere ripresentato a nuova visita entro un mese e nel frattempo può circolare a condizione che siano state eliminate le anomalie riscontrate.

@II Circ. (Min. int.) 12 agosto 2010, Prot. n. 300/a/11310/10/101/3/3/9. L. 29 luglio 2010, n. 120 recante “disposizioni in materia di sicurezza stradale”. modifiche al Codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010

Si fa seguito alla nota n. 300/A/10777/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 con la quale sono state inviate le prime disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla l. 29 luglio 2010, n. 120 che hanno trovato immediata applicazione dal 30 luglio 2010.

La presente circolare e le schede operative accluse si riferiscono, invece, alle modifiche che entreranno in vigore il 13 agosto p.v. e presentano profili di specifico interesse per l’attività degli organi di polizia stradale, rinviando l’esame di quelle relative alle procedure burocratiche, alla gestione dei ricorsi, delle opposizioni, della rateizzatone delle sanzioni nonché della ripartizione dei proventi contravvenzionali alle istruzioni che saranno fomite dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questa Ministero, competente in materia.

Per le modifiche riguardanti norme non contenute nel Codice della Strada, infine, si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni operative d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con altre Amministrazioni interessate.

1. Precisazioni e correzioni relative alla circolare del 30 luglio 2010.

In via preliminare si rendono necessarie le seguenti precisazioni alla circolare cui si fa riferimento.

  1. Alla pagina 10, terzo capoverso del paragrafo 2.6 sono state fornite indicazioni circa l’applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza e che abbia causato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.). In tali ipotesi e nell’immediatezza del fatto-reato gli operatori di polizia che hanno accertato l’illecito dovranno applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo secondo le disposizioni dell’articolo 214 C.d.S., come richiamato dal comma 3 dell’articolo 224-ter C.d.S..

    Tuttavia occorre specificare che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui viene accertato il reato, il veicolo non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perchè inidoneo ad assumerne i relativi obblighi. Pertanto, il veicolo dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare del 30 luglio u.s., ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del D.P.R. n. 571/1982.

  2. Al paragrafo 3.2, pagina 12 ogni riferimento al punto 2.3 deve intendersi al paragrafo 2.5.

    1. Interventi relativi alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 C.d.S. e art. l, legge n. 120/2010.

      Si è previsto l’obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.

      La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c’è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione e solo astrattamente prevedibile.

      Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l’ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l’obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c’è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non é in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all’applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all’art. 6, comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell’art. 7, comma 13, C.d.S. nel centro abitato.

      Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all’art. 192, comma 3, C.d.S. e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all’art. l75, comma 2, lett. h) e comma l7 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.

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    2. Interventi in materia di competizioni sportive su strada - Art. 9 C.d.S.

      In tema di competizioni sportive su strada, è stato introdotto il comma 4-bis, all’articolo 9 C.d.S. che prevede una deroga alle disposizioni dell’articolo 78 C.d.S. (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) per i veicoli dei partecipanti alle stesse competizione. Fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (art. 193 C.d.S.), ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione. La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi. Nessuna limitazione, invece, e imposta per i veicoli impegnati in competizioni lungo percorsi non aperti al traffico.

      Sul piano operativo occorre pertanto verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell’ambito del percorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario allo spostamento. La deroga in argomento non si riferisce all’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79 C.d.S., ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.

    3. Interventi in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Art. 10 C.d.S.

      Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis C.d.S., avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale.

      Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

      Quest’obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l’effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. Pertanto, l’obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in cui, pur occupando il convoglio eccezionale l’intera sede stradale, sia possibile effettuare interventi di reflazione del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.

      Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all’art. 10, comma 6, C.d.S., a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzavo non potranno più disporre l’obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che, quando secondo le nonne dell’art. 16 Reg. C.d.S., e imposto l’obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti abilitati dipendenti da imprese autorizzate.

      Le predette norme regolamentari, nelle more di una loro completa revisione, infatti, devono essere interpretate in modo che siano quanta più possibile aderenti allo spirito del nuovo dettato...

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