CIRCOLARE 9 marzo 2020, n. 5 - Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (20A01809)

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Alle Province;

Alle Citta' Metropolitane;

Ai Comuni;

Agli Organi di revisione economico-finanziaria;

e, p.c. Alla Corte dei conti - Sezione riunite in sede di controllo - Sezione delle autonomie - Segretariato generale - Roma;

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie- Roma;

Al Ministero della giustizia -Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Roma;

Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Roma;

Al Gabinetto del Ministro - Sede;

All'Ufficio coordinamento legislativo - Sede;

All'Ufficio legislativo-economia - Sede;

All'Ufficio legislativo-finanze - Sede;

All'ISTAT - via Cesare Balbo, n. 16 - Roma;

All'A.N.C.I. - via dei Prefetti, n. 46 - Roma;

All'U.P.I. - piazza Cardelli, n. 4 - Roma;

Al CINSEDO - via Parigi, n. 11 - Roma;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro Sedi. Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che: 1) «Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)», da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;

2) «I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreto legislativo n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonche', da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento». Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all'art. 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito). In merito occorre evidenziare quanto segue. A seguito delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 (cui ha fatto riferimento anche la deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti - Sezione autonomie (1) , e' stato stabilito, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243/2012 e dell'art. 1, commi 820 e seguenti, della legge n. 145/2018, l'obbligo del rispetto: a) degli equilibri di cui all'art. 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;

  1. degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo ente. In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 247/2017, affermando che «l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio matematico armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali "riportando la lettura delle disposizioni alla loro finalita' macroeconomica", mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni, ecc.»., ha formulato un'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Con la successiva sentenza n. 101/2018, la medesima Corte, nel dichiarare, altresi', l'illegittimita' del comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha sottolineato che «per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purche' la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali "risultato di amministrazione" e "fondo pluriennale vincolato" e, piu' in generale, non violi i principi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT