LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 15 - Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione disciplina le attivita' e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignita' e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalita' di:

  1. garantire l'uniformita' del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;

  2. consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;

  3. salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;

  4. improntare le attivita' di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;

  5. favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;

  6. assicurare l'incompatibilita' tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attivita' di onoranze funebri, l'attivita' commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.

      Art. 2

      Adempimenti conseguenti al decesso 1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

    2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalita' definite dalla normativa statale.

      In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

    3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attivita' di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attivita' stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

    4. L'accertamento della realta' di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestivita' e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

    5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'art. 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilita' del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.

    6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'art. 3, e comunque non dopo le trenta ore.

      Art. 3

      Osservazione e trattamenti sul cadavere 1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

    7. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

    8. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformita' all' art. 18 del d.p.r. 285/1990.

    9. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

    10. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi e' espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma puo' essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

    11. Oltre alle strutture comunali gia' esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilita', i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneita', di persone ignote di cui debba farsi esposizione al...

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