Chi è il responsabile per l'affissione dei manifesti abusivi?

AutoreFabio Costa
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La sentenza in commento prende in esame le problematiche connesse all'affissione dei manifesti di propaganda politica in spazi diversi da quelli predisposti dall'autorità comunale.

Il presupposto è costituito dall'impugnazione di due ordinanze con cui la Prefettura di Torino, in base all'accertamento della polizia municipale, ingiungeva al convenuto il pagamento di una somma di denaro per violazione della normativa sulle affissioni dei manifesti elettorali.

Pur nella sua succinta motivazione, la sentenza in commento affronta alcune problematiche da non sottovalutare, atteso il rilevante numero di provvedimenti che le prefetture emettono a tale titolo.

Il punto centrale della questione è se sia legittimamente irrogabile una ingiunzione di pagamento avverso un soggetto diverso dall'autore materiale delle affissioni elettorali.

La norma che viene in considerazione, nella fattispecie, è l'art. 8 L. n. 212/1956, il cui terzo comma prevede la punibilità di «chiunque affigge stampati giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori dagli spazi previsti (...)», norma successivamente depenalizzata dall'art. 15, comma 17, L. n. 525/1993, la quale prevede come minimo e massimo edittale una somma compresa tra lire 200.000 e lire 2.000.000, rinviando, per quanto concerne l'applicazione della sanzione, ai principi generali di cui alla L. n. 689/1981.

Da tale rinvio deriva l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 3 della L. n. 689 cit., che stabilisce il principio fondamentale della personalità della sanzione amministrativa.

Non v'è dubbio che, dalle espressioni utilizzate dal legislatore del '56, tenuto a rispondere di tale illecito è esclusivamente il soggetto che materialmente affigge il manifesto elettorale, e non anche altri soggetti, che tuttavia potrebbero rispondere a titolo di concorso nell'illecito, ex art. 5 L. n. 689 cit., qualora venga dimostrata, da parte dell'organo accertatore, una effettiva partecipazione psichica del committente nell'illecito.

Inoltre in assenza di prova sulla proprietà del manifesto (naturalmente a carico dell'ente che ingiunge il pagamento), non può trovare applicazione l'art. 6 L. n. 689 che prevede la responsabilità solidale con l'autore dell'illecito...

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