Chi paga l'avvocato?

AutorePaolo Minucci
CaricaAvvocato, foro di Napoli
Pagine57-58

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La pronuncia del giudice capaccese riprende il principio recentemente ribadito dal Supremo Collegio, secondo cui, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale di cui alla L. 990/69 e sue modificazioni, il danneggiato ha piena facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere dall'assicurazione del responsabile il rimborso delle relative spese legali.

Il concetto appena espresso è di pregnante attualità alla vigilia della promulgazione del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, il ´Codice delle Assicurazioni Privateª, che al titolo X, capo IV (composto da otto articoli che regolano le procedure liquidative), annovera l'art. 149, rubricato ´Procedura di Risarcimento Direttoª (si parla più correttamente di risarcimento e non di indennizzo, come era stato inizialmente ipotizzato), con il quale si introducono rilevanti mutamenti alla disciplina previgente. In questa norma è previsto che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L'articolo non fa alcun espresso riferimento ad una esclusione delle spettanze per l'assistenza tecnica, legale o peritale, prestata al danneggiato, anche se tale intento negativo si potrebbe desumere dai lavori preparatori della legge nonché dalla ratio dell'intero provvedimento, che è stato veemente compulsato dalle varie associazioni dei consumatori che hanno intravisto, tra le cause predominanti dell'aumento del costo delle polizze, le spese accessorie costituite dagli oneri per assistenza, tecnica e/o legale, prestata al danneggiato. Per il vero, la Commissione Finanze della Camera, nel giugno 2005, aveva esaminato la possibile adozione di un testo che regolasse la materia - senza giungere alla totale abrogazione della legge 990/69 e di gran parte della L. 57/2001 - che, tra le varie disposizioni modificative, prevedeva, all'art. 7, la ´Procedura rapida per il risarcimento del danno e indennizzo direttoª. In tale norma, al comma 22, veniva riportato che, una volta esperita la procedura diretta, ´qualora l'assicuratore non osservi i termini, le procedure...

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