Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a il seguente regolamento: Titolo I Definizioni e compiti Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione; d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale; f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o piu' specifici servizi; g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati; h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' della rete, regolati dai contrattiquadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Compiti del Centro

  1. Il Centro tecnico coordina l'attivita' di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualita' dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione applicativa, nonche' nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti: a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete; b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorita', la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresi', nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento; c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi; d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorita', anche in conformita' alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete; f) approvare i piani di qualita' e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione; g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori; h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo l997, n. 59, provvedendo, altresi', d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali; i) assistere le amministrazioni nell'attivita' di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti; l) formulare all'Autorita' proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete; m) segnalare all'Autorita' il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609; n) subentrare all'Autorita' nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalita' indicate all'articolo 8; o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.

Titolo II Organizzazione Art. 3.

Direzione e controllo dell'Autorita'

1. Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnicofunzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorita'.

2. Alle adunanze dell'Autorita', aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, puo' essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto.

3. L'Autorita' esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonche' all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.

4. Il Centro presenta all'Autorita', entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attivita' e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta...

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