Cenni sulla decorrenza del termine per la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero

AutoreGisella Leto
Pagine654

Page 654

Come è noto, l'art. 454 c.p.p., prevede che il termine per la presentazione della richiesta del P.M. è di novanta giorni e decorre dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. Partendo dal dato letterale tutta la dottrina penal-processualistica, individua il dies a quo del termine in quello dell'iscrizione della notizia di reato ed esclude la possibilità che il termine possa decorrere dall'iscrizione, eventualmente successiva, del nome della persona cui il reato è attribuito.

Alcuni autori ravvisano, invero, una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova, nel caso in cui le investigazioni preliminari si protraggono oltre il termine fissato per l'instaurazione del rito. Ratio della disposizione sarebbe l'astratta valutazione di incompatibilità operata dal legislatore tra le indagini preliminari protratte per più tempo - e, quindi, presumibilmente complesse - e la sussistenza dell'evidenza probatoria richiesta per il rito in questione. Per tale ragione il termine decorre già dalla iscrizione della notizia di reato anche se non contestuale a quella del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito 1.

Altri, ancora, partendo dalla considerazione che la richiesta del P.M. di giudizio immediato costituisce per l'imputato il sacrificio dell'udienza preliminare, specificano che essa è consentita al P.M. solamente quando l'evidenza della situazione probatoria si collega ad un'attività di indagine necessariamente agile e rapida; perché circoscritta ad un ambito temporale rigidamente limitato; di qui la necessità, non solo in termini di difesa, quanto di economia processuale, che il termine in questione decorra dalla notitia criminis 2.

Altri autori, infine, ritengono che la scelta di far decorrere il termine dalla iscrizione della notizia di reato e non da quella del nome della persona indagata, mira a privare il P.M. di ogni discrezionalità nelle annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., così da evitare aggiustamenti strumentali ai fini della opzione semplificata 3.

La necessità che le indagini siano concluse in un tempo cronologicamente limitato si scontra, pertanto, non solo con il raggiungimento della prova evidente, (che non significa certezza della responsabilità penale bensì attribuibilità all'imputato dei fatti contestati), ma anche con la considerazione che la valutazione discrezionale del P.M., pur essendo ampia, risulta circoscritta ad alcuni schemi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT