Note in tema di contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare

AutoreAntonio Esposito
Pagine1015-1016

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Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la decisione che si annota, sono «finalmente» pervenute ad affermare il principio - sia pure con il limite che i procedimenti diversi siano pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la loro separazione sia frutto di una scelta del P.M. - che «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima».

Le Sezioni unite hanno così aderito a quell'orientamento delle sezioni semplici della Corte (sez. VI, 5/ 15 maggio 2006, n. 16540, ric. Bontempo Scavo; sez. II, 28 giugno 2006, n. 31234, ric. Vitale), 1 le quali - disattendendo il principio enunciato dalle medesime S.U. (con sentenza «Rahulia» del 2 marzo 2005), 2 e facendo leva sulla decisione, nel frattempo, emanata dalla Corte costituzionale n. 498/2005 3 - avevano affermato che «nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, terzo comma c.p.p., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento della emissione di questa, erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive e ciò anche nell'ipotesi di procedimenti diversi».

Quello che della sentenza annotata non può assolutamente condividersi è la insistita, impropria, difesa della decisione «Rahulia», (redatto dal medesimo estensore), potendosi leggere in motivazione che (nella decisione della Corte costituzionale) «non c'è alcun riferimento alla pluralità di procedimenti, né si prospetta una differenziazione dalla sentenza Rahulia, alla cui ricostruzione normativa la Corte costituzionale ha mostrato di aderire. Con la sua pronuncia, la Corte ha determinato un assetto normativo analogo a quello determinato dalla interpretazione delle S.U. ...

Insomma non vi sono elementi per affermare che la Corte costituzionale abbia inteso la regola della retrodatazione in modo diverso da quello indicato dalle S.U., anzi la motivazione della sentenza fa pensare il contrario, sia per l'adesione alla decisione delle S.U., sia perché tutto il suo sviluppo argomentativo sembra riferirsi ad una ipotesi di successione di provvedimenti cautelari nell'ambito dello stesso procedimento».

È vero, invece, proprio il contrario.

La sentenza Rahulia ha, invero, affermato che il principio della retrodatazione si applica anche a fatti diversi non connessi, solo, però, nell'ambito di un unico procedimento, ed ha precisato che «quello previsto...

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