DECRETO 8 giugno 2011 - Individuazione e determinazione delle categorie e dei limiti di importo per i quali e'' ammesso il ricorso alle procedure di acquisto in economia. (11A12349)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Viste le norme contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del richiamato decreto legislativo n. 163/2006, il ricorso al sistema in economia e' ammesso in relazione alla categoria di beni e servizi ed ai relativi limiti di spesa, preventivamente individuati con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Visto il vigente decreto ministeriale del 3 aprile 2002, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente la individuazione delle categorie e definizione dei limiti di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Considerato che l'art. 358, comma 1, lettera f), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, provvedimento presupposto al succitato decreto ministeriale del 3 aprile 2002;
Decreta:
Articolo unico
-
Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi e' effettuato previa verifica della inesistenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. ed aventi ad oggetto il bene o...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA