DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001 - Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art.

1, comma 15, recante la disciplina della continuazione delle attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art.

6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi; Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attivita' in esercizio, e' necessario precisare le modalita' e i criteri della domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi; Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la prosecuzione dell'attivita', e' opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella categoria 5; Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio delle attivita' in essere senza alcuna soluzione di continuita', si ritiene necessario consentire alle imprese gia' iscritte all'albo per l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente circoscritto, dette attivita' con i medesimi mezzi compresi nel...

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