CIRCOLARE 18 novembre 2005, n. 6649 - Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2005, n.6649 Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi

di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico

applicabile.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. per l'attivita' ispettiva - Div. III Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII Agli assessorati alla salute delle regioni e Prov. autonome Alle ASL - Presidi prevenzione sul lavoro All'ISPESL: DTS e DOM Alle associazioni di categoria interessate

E' stato posto un quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati ´accessori di sollevamentoª

ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).

Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero per la gestione delle problematiche emergenti dall'attivita' di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti nel campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.

Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n.

459/1996 sono riportate le seguenti definizioni

  1. accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa; b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc., risulta che i cassoni e i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare. Non essendo, quindi, ne' accessori di sollevamento, ne' accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 98/37/CE.

Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti prodotti non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della citata direttiva relative a

predisposizione del fascicolo tecnico; redazione e sottoscrizione...

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