Corte di cassazione penale sez. V, 27 settembre 2013, n. 40111 (ud. 21 giugno 2013)

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11/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
una condizione essenziale nella pratica di condono è
inconferente. I giudici di merito individuavano infatti
coerentemente la f‌inalità perseguita dagli imputati nel
conseguimento di un dato documentale che attestasse im-
plicitamente il completamento dell’immobile, circostanza
sicuramente rilevante per il condono richiesto; e tanto
rende rilevante il falso che cadeva su tale circostanza. Il
che conferma, per altro verso, quanto detto in precedenza
sull’estensione della portata attestativa del documento
in esame e, conseguentemente, dell’oggetto della falsità
ideologica conf‌igurabile con riguardo allo stesso, al pre-
supposto della compiuta realizzazione delle strutture
residenziali dell’edif‌icio.
2. Parimenti infondati solo motivi di ricorso relativi al
diniego della attenuanti generiche.
La sentenza impugnata richiamava la decisione di pri-
mo grado, come lamentato dai ricorrenti, su elementi tut-
tavia concreti e non illogicamente valutati come ostativi
alle invocate attenuanti, quali devono essere considerati
le modalità dei fatti e la rilevanza del vantaggio persegui-
to. Non limitandosi a ciò, la Corte territoriale evidenziava
la genericità del riferimento dell’atto di appello alla scarsa
gravità del fatto, a fronte di quanto argomentato sul punto
nella sentenza appellata; ed esaminava altresì la rilevanza
dell’ulteriore accenno degli appellanti all’incensuratezza
degli imputati, osservando come lo stesso ricorresse solo
per la posizione del Dotta e non giustif‌icasse di per sé il
riconoscimento delle attenuanti. Generica è inf‌ine la cen-
sura di mancanza di motivazione sulla ritenuta inoffensi-
vità del fatto, fondata sull’irrilevanza ai f‌ini della pratica
di condono dell’accatastamento, del quale si è evidenziata
l’estraneità alla ricostruzione della f‌inalità del falso accol-
ta dai giudici di merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 27 SETTEMBRE 2013, N. 40111
(UD. 21 GIUGNO 2013)
PRES. ZECCA – EST. DE MARZO – P.M. GAETA (PARZ. DIFF.) – RIC. SENATORE ED
ALTRO
Associazioni sovversive y Elementi costitutivi y
Individuazione y Fattispecie di contrapposizione
violenta nei confronti di appartenenti ad un circolo
sociale di ritenuto orientamento neofascista.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di associazione
sovversiva (art. 270 c.p.), la f‌inalità di sovvertimen-
to degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato è
ravvisabile anche quando il programma del sodalizio
non comprenda l’effettuazione di azioni eversive nei
confronti di organi istituzionali, ma preveda soltanto
una strategia di violenta contrapposizione a soggetti o
gruppi di diverso orientamento ideologico, dovendosi
al riguardo ritenere che, nel vigente sistema politico,
gli ordinamenti sociali della collettività non si esauri-
scono nelle istituzioni, latamente intese, ma esprimono
le fondamentali articolazioni di libertà che realizzano
il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione a
tutela della persona e trovano piuttosto nelle istituzio-
ni la loro rappresentanza e protezione. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato
con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che
aveva escluso la conf‌igurabilità del reato nei confronti
di taluni appartenenti al circolo sociale di ritenuto
orientamento neofascista “Casapound”, essenzialmen-
te sulla base del rilievo che dagli elementi acquisiti non
emergeva la f‌inalità di compiere azioni dirette contro
forze dell’ordine o organismi istituzionali ma soltanto
quella di ricorrere alla violenza onde ristabilire un
equilibrio che appariva alterato in favore di una com-
pagine politica di opposto orientamento, la quale aveva
occupato i locali di una facoltà universitaria). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 270) (1)
(1) Nello stesso senso in merito alle strategie d’azione dei gruppi
sovversivi si veda Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1988, De Laurentiis, in
questa Rivista 1989, 83. Per il rapporto con il reato di associazione
con f‌inalità di terrorismo si veda Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2012,
Bortolato e altri, ivi 2013, 459 e Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2004,
Marotta ed altri, ivi 2005, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 12 febbraio 2013 il Tribunale di
Napoli, per quanto ancora rileva: 1) ha annullato l’ordi-
nanza applicativa di misura cautelare nei confronti di Em-
manuela Fiorino in relazione al capo a) dell’imputazione
provvisoria, riguardante il reato di cui all’art. 270, commi
primo e secondo, c.p., e, nei confronti della Fiorino, di Gio-
vanni Senatore e di Giuseppe Guida, in relazione al capo
b), concernente il reato di cui all’art. 306, commi primo e
secondo, c.p.; 2) ha confermato il titolo nei confronti del
Senatore, in relazione ai reati di cui ai capi d) - lesioni
cagionate in danno di soggetto non identif‌icato in data 12
maggio 2011 - ed m) - illegale detenzione e posto in luogo
pubblico di due bombe carta in due distinte occasioni.
1.1. Per quanto concerne il capo a) e il capo b), il
Tribunale ha orientato le sue argomentazioni sia nella
direzione del prof‌ilo fattuale della vicenda, sia nella pro-
spettiva della qualif‌icazione giuridica. L’ordinanza del
G.i.p. ha per oggetto alcune azioni violente degli attivisti
neofascisti facenti capo al circolo sociale Casapound di
Napoli, inaugurato nel 2008 e poi, dopo l’occupazione abu-
siva dell’immobile sito alla salita San Raffaele, trasferitosi
presso la sede di via Foria, 169, cd. Berta. Nell’occasione
nel gruppo era conf‌luito il movimento HCM Stupor Mundi,
facente capo al Tarantino. Capi riconosciuti del movimen-
to, secondo la ricostruzione dei giudici della cautela sono
il Tarantino, Emanuela Fiorino e Giuseppe Savuto, in co-
stante contatto con gli esponenti di rilievo delle altre sedi
nazionali e punto di riferimento per i vari componenti che
frequentavano la sede Berta, presso la quale ricevevano
un indottrinamento continuo sulle ideologie fasciste.

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