Corte di cassazione penale sez. un., ord. di rinvio 23 ottobre 2013, n. 43384 (ud. 27 giugno 2013)

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Rivista penale 1/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., ORD. DI RINVIO
23 OTTOBRE 2013, N. 43384
(UD. 27 GIUGNO 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. ROTUNDO – P.M. X – RIC. SGHINOLFI ED ALTRI
Corruzione y Istigazione alla corruzione y Promes-
sa di denaro al C.T. del P.M. y Punibilità con pena
maggiore di quella prevista per il perito del giu-
dice destinatario di analoga promessa y Disparità
di trattamento y Questione non manifestamente
infondata di legittimità costituzionale.
. Non è manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, c.p. in
riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per
l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consu-
lente tecnico del pubblico ministero per il compimento
di una falsa consulenza una pena superiore a quella di
cui all’art. 377, comma primo, c.p. in relazione all’art. 373
c.p.. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 322; c.p., art. 377) (1)
(1) Con la sentenza in esame le SS.UU. sono state chiamate a ri-
solvere un contrasto giurisprudenziale relativo alla conf‌igurabilità
o meno del reato di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p. nel
caso di offerta o promessa di denaro o di altra utilità al consulente
tecnico del pubblico ministero al f‌ine di inf‌luire sul contenuto della
consulenza qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato
per essere sentito sul contenuto della consulenza. Secondo le SS.UU.
il reato di cui all’art. 377 c.p., anche se in astratto conf‌igurabile, non
può trovare applicazione nel caso sottoposto al suo esame: l’unica di-
sposizione applicabile è quella di cui all’art. 322, comma secondo, c.p.
Tale conclusione appare sostanzialmente in linea con quella adottata
dalla sentenza, citata più volte in parte motiva, Cass. pen., sez. VI, 30
marzo 1999, Pizzicaroli, in questa Rivista 2000, 177, che, pur rilevando
il rapporto di specialità intercorrente tra il reato di istigazione alla
corruzione di cui all’art. 322, comma secondo, c.p. e quello di “subor-
nazione” previsto dall’art. 377 c.p., in virtù del quale doveva trovare
applicazione solo quest’ultimo, ne aveva escluso la sussistenza nel caso
concreto, in quanto il consulente tecnico del pubblico ministero, nel
momento in cui era stata realizzata la condotta illecita, non aveva già
assunto “la veste di testimone per effetto di citazione a comparire”.
Tuttavia, la soluzione di applicare al caso di specie l’art. 322 c.p.,
presenta, ad avviso del Supremo Collegio, innegabili prof‌ili di inco-
stituzionalità poichè l’offerta di denaro o di altra utilità al consulente
del pubblico ministero (pubblico uff‌iciale) per il compimento di una
falsa consulenza risulta punita più gravemente dell’analoga condotta
diretta a un perito, che rientra pacif‌icamente, per il principio di spe-
cialità, nell’art. 377, comma primo, c.p.. Nella prima ipotesi, infatti, per
il combinato disposto degli artt. 319 e 322 c. p. (nella formulazione vi-
gente pro tempore, prima della riforma introdotta dalla L. n. 190/2012),
sarebbe irrogabile la reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni
e quattro mesi; nella seconda, invece, per il combinato disposto degli
artt. 372, 373 e 377 c.p., la reclusione da otto mesi a tre anni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’oggetto del processo è cßostituito dalla condotta di
alcuni soggetti che consegnavano ad un consulente tecni-
co del Pubblico ministero una somma di denaro (da quello
simulatamente accettata) allo scopo di fargli predisporre
una consulenza falsa.
In particolare, la vicenda processuale in esame trae ori-
gine da un incidente aereo, avvenuto il 10 giugno 2003, nello
spazio sovrastante l’aeroporto di Milano Linate, che causò
la caduta di un aeromobile della compagnia Eurojet su un
capannone industriale e la morte del pilota e del copilota.
Durante le indagini preliminari che seguirono, il Pub-
blico Ministero nominò un consulente tecnico, ex art. 359
c.p.p., nella persona del signor Cimaglia, funzionario Enac.
Nel corso degli accertamenti tecnici, il consulente
citato fu avvicinato da un suo conoscente e collega, tale
Corrado Sghinolf‌i, ispettore Enac a Milano ed addetto al
controllo operativo di Eurojet, il quale gli prospettò la pos-
sibilità di ottenere una grossa somma di denaro in cambio
di un elaborato tecnico favorevole alla compagnia aerea.
Il Cimaglia f‌inse di accettare ma avvisò immedia-
tamente il Pubblico ministero, che predispose attività
investigativa che consentisse la prosecuzione della trat-
tativa corruttiva, sia pure sotto il controllo della polizia
giudiziaria, in modo che venissero individuate tutte le pos-
sibili responsabilità.
All’esito dell’indagine, emersero prof‌ili di responsabi-
lità nei confronti del citato Sghinolf‌i e di Guido Andrea
Guidi ed Edoardo Rubino (soci della compagnia aerea ed
il secondo anche legale rappresentante) nonché dell’avv.
Angelo Palermo, difensore di questi ultimi, il quale, secon-
do quanto emerso, avrebbe avuto il compito di indicare
quale avrebbe dovuto essere il contenuto della consulenza
tecnica per risultare favorevole ai suoi assistiti.
Il Pubblico ministero, con gli elementi acquisiti a ca-
rico dei citati indagati, chiese ed ottenne dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Milano ordinanza
cautelare per il delitto di corruzione in atti giudiziari, di
cui all’art. 319 ter c.p.
Già in sede di interrogatori di garanzia gli indagati am-
misero la materialità dei fatti storici, seppure cercando di
giustif‌icare l’offerta corruttiva con la f‌inalità di evitare una
consulenza sfavorevole da parte del tecnico nominato dal
Pubblico ministero, ritenuto in qualche modo prevenuto
nei confronti della società e dei suoi amministratori.
L’ordinanza venne annullata dal Tribunale del riesame
per erronea qualif‌icazione del fatto: non essendosi con-
clusa la trattativa, il reato prospettabile era quello di
istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p.

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