Corte di cassazione penale sez. II, 26 maggio 2014, n. 21227 (c.c. 29 aprile 2014)

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giur
Rivista penale 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
In presenza dunque di un mutamento normativo che
riguardi il trattamento sanzionatorio della fattispecie meno
grave attinta dal vincolo della continuazione, se resta ovvia-
mente escluso che questo possa avere diretta incidenza sul
meccanismo di calcolo della pena (se non nei limiti di cui
al terzo comma dell’art. 81 cod. pen., trattandosi pur sempre
di calibrare solo un aumento, per ciascuno dei reati satellite,
della pena stabilita per la violazione più grave), occorre tut-
tavia che ne risultino, sia pure per implicito, considerate le
eventuali ref‌luenze sul giudizio di disvalore della fattispecie
ai f‌ini della complessiva ponderazione della pena unitaria
secondo il meccanismo del cumulo giuridico, richiedendo
questa ai sensi dell’art. 133 cod. pen. la considerazione della
gravità del reato che, in ipotesi di reato continuato, è parame-
tro da riferire necessariamente non solo al reato più grave, ma
anche ai reati satellite uniti dal vincolo della continuazione.
Nel caso di specie, come detto, in modo ben più netto
rispetto al caso consi derato dal citato precedente di Sez.
IV, n. 22824 del 2006, non può dubitarsi, almeno in astrat-
to, dell’incidenza a tal f‌ine del nuovo quadro normativo
venutosi a determinare a seguito della citata sentenza
della Corte costituzionale.
In senso conforme, del resto, proprio con specif‌ico rife-
rimento agli effetti della citata pronuncia della Corte Co-
stituzionale, con il ripristino della distinzione tra droghe
leggere e droghe pesanti, sulla determinazione dell’au-
mento per la continuazione, risulta essersi già espressa
questa Sezione con sentenza resa alla pubblica udienza
del 28 febbraio 2014, imp. Pagano, affermando la neces-
sità, in caso di più episodi di detenzione a f‌ine di spaccio
di tali diversi tipi di stupefacente, già ritenuti in continua-
zione, di diversif‌icare i corrispondenti aumenti di pena.
Ritiene questo collegio di dare continuità a tale
orientamento, espressivo evidentemente dell’esigenza di
dare un rilievo minore, anche ai f‌ini dell’aumento per la
continuazione, ai delitti ex art. 73 D.P.R. cit. relativi alle
c.d. droghe leggere: esigenza, evidentemente, a maggior
ragione avvertita in un caso quale quello di specie in cui
gli episodi in continuazione afferiscono, come detto, tutti
a siffatte meno gravi ipotesi criminose.
Per gli esposti motivi si esprime invece consapevole
dissenso da altro precedente, di cui pure si ha notizia,
che, sulla medesima questione qui affrontata, ha adottato
soluzione opposta, affermando il principio secondo cui la
sentenza della Corte costituzionale non incide sulla vali-
dità delle pene determinate in continuazione tra un reato
più grave e i reati satellite di spaccio di droghe leggere
(Sez. VI, PU 14 marzo 2014, imp Alesandrini+16).
Si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza
impugnata limitatamente all’entità della pena inf‌litta agli im-
putati Festante Raffaele e Testa Massimiliano a titolo di con-
tinuazione per le violazioni di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli la
quale procederà liberamente a nuovo esame sul punto, salvo
il divieto di reformatio in pejus, tenendo conto dell’incidenza
degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 32
del 12-25 febbraio 2014 sulla ponderazione, agli effetti dell’art.
133 cod. pen., della gravità di detti reati satellite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 26 MAGGIO 2014, N. 21227
(C.C. 29 APRILE 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. CAMMINO – P.M. RIELLO (CONF.) – RIC. RIVA
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo
y Conf‌isca per equivalente y Prof‌itto del reato y
Prof‌itto conseguito da persona giuridica di cui si
sia servito l’imputato y Applicabilità della misura
cautelare y Sussistenza.
. L’applicabilità della conf‌isca per equivalente, ai sensi
dell’art. 322 ter c.p., sui beni dell’imputato per un im-
porto corrispondente all’intero prof‌itto del reato a lui
addebitato non è esclusa per il solo fatto che quel pro-
f‌itto f‌iguri come conseguito non da lui personalmente
ma da una persona giuridica della quale egli si sia
servito, operando quale organo o rappresentante della
medesima. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 322 ter) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2006,
n. 31989, in questa Rivista 2007, 810, che sostiene che, per le fatti-
specie de qua, debba ritenersi operante il principio solidaristico per
cui non solo l’azione delittuosa, ma anche gli effetti conseguenti sono
da ritenersi attribuibili ad ogni concorrente del reato, anche qualora
esso sia una persona giuridica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con l’impugnato decreto il Gip del Tribunale di Mi-
lano ha disposto il sequestro delle somme e dei beni di
Riva Emilio, indagato in concorso con altri per il reato di
associazione per delinquere f‌inalizzata alla consumazione
di una serie indeterminata di truffe e di truffa aggravata
in danno della Sismet S.p.a., f‌ino alla concorrenza della
somma di euro 100 milioni, valore ritenuto corrispondente
al prof‌itto delle truffe.
2. Secondo l’accusa, il Riva, nella qualità di ammini-
stratore della Holding di famiglia RIVA FIRE S.p.a., che
controllava tra l’altro la ILVA S.p.a., aveva contribuito alla
predisposizione di un complesso meccanismo fraudolento
per conseguire indebite agevolazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 14 D.L. 143/1998, recante provvidenze a favore de-
gli operatori economici nazionali che esportano prodotti
all’estero.
2.1. In sintesi, la richiamata normativa di settore, inte-
grata da decreti e circolari ministeriali (vedi amplius, il
decreto di sequestro, pagg. 4 e ss.) sostiene forme di paga-
mento agevolato dei prodotti destinati ad acquirenti este-
ri, “coprendo” il corrispondente differenziale economico
a svantaggio del produttore nazionale. La dilazione dei
pagamenti deve essere pari ad almeno due anni a partire
dal punto di partenza del credito, ed è sottoposta a varie
condizioni. (in tale contesto la SISMET S.p.a. si occupa
della pratiche di f‌inanziamento operando in collegamento
con lo Stato Italiano)
2.2. Poiché gli interlocutori commerciali stranieri della
ILVA S.p.a. non avevano interesse ad ottenere forniture
con pagamenti dilazionati o avevano interesse a rateizza-
zioni per periodi molto più brevi di quelli previsti dal D.L.

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