Corte di cassazione penale sez. III, 13 febbraio 2014, n. 6995 (c.c. 30 ottobre 2013)
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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2014, N. 6995
(C.C. 30 OTTOBRE 2013)
PRES. TERESI – EST. FRANCO – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. BELLAVISTA
Tributi e finanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Omessa denuncia y Sequestro
preventivo funzionale alla confisca per equivalente
del profitto del reato y Individuazione.
. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confi-
sca per equivalente del profitto derivante dal reato di
omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 del D.L.vo n.
74/2000), il giudice del riesame al quale venga rap-
presentata l’erronea determinazione dell’imposta che
si assume evasa perché basata sul solo importo dei
ricavi, senza che si sia tenuto conto dei relativi costi,
deve prendere in esame tale deduzione, ai fini della
doverosa verifica circa la effettiva sussistenza del
“fumus commissi delicti”, e, qualora si profili l’ipotesi
che trattisi di costi indeducibili in quanto riferibili ad
attività qualificabili come reato, deve attenersi alla re-
gola (desumibile dall’art. 14, comma 4 bis, della legge
n. 537/1993, nel testo modificato dall’art. 8 del D.L. n.
16/2012, conv. con modif. in legge n. 44/2012), secondo
cui la indeducibilità è limitata ai soli costi di beni e
servizi direttamente utilizzati per il compimento della
fattispecie criminosa. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 322 ter;
c.p.p., art. 321; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento Cass. pen., sez.
III, 29 maggio 2013, n. 23108, in Ius&Lex dvd, n. 3/2014, ed. La Tribu-
na e Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35807, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame
di Roma confermò due decreti di sequestro preventivo per
equivalente emessi dal Gip del tribunale di Roma il 15
marzo 2013 e il 19 marzo 2013 nei confronti di Bellavista
Caltagirone Francesco indagato per il reato di cui all’art.
416 c.p. per avere promosso e organizzato una associazio-
ne finalizzata a commettere più delitti finanziari di cui al
d.1.vo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per tredici reati di cui
all’art. 5 d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione
dei redditi), per avere, quale amministratore di fatto di
diverse società, al fine di evadere le rispettive imposte
sui redditi, omesso di presentare in Italia le dichiarazioni
annuali sui redditi conseguiti da dette società estero ve-
stite.
Osservò preliminarmente il tribunale: - che tali società,
benché esterovestite, di fatto erano tutte controllate e ge-
stite nella capitale, dove era stata anche reperita la loro
documentazione contabile; - che l’indagato Bellavista
Caltagirone risultava di fatto residente a Roma e non in
Lussemburgo, e risultava nullatenente in Italia, non aven-
do mai presentato dichiarazione dei redditi, ma, cionono-
stante, possedeva numerosi beni immobili; - che pertanto
doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia; - che, ai
sensi dell’art. 73 TUIR, dovevano ritenersi residenti anche
le società in questione perché avevano in Italia il luogo di
gestione effettiva; - che due gruppi societari facenti capo
all’indagato erano stati da questi schermati attraverso
trust, in realtà meramente fittizi.
Circa il fumus dei reati ipotizzati, in relazione alla at-
tendibilità del calcolo dell’imposta evasa, il tribunale os-
servò: - che era infondata l’eccezione della difesa secondo
cui i reali redditi (e quindi i profitti) erano stati mal calco-
lati dovendosi tenere conto non solo degli utili lordi (come
era stato fatto) ma anche delle spese e delle detrazioni
spettanti; - ciò perchè «i costi attribuiti (realmente o fal-
samente) alle società esterovestite sono in sé indeducibili
in ragione della regola dell’indeducibilità dei costi ricon-
ducibili a fatti qualificati come reato stabilita dall’art. 14
comma 4 bis della L. n. 537 del 1993, come modificato dalla
legge tributaria 2003»; - che in tema di reati tributari, il
“profitto” del reato assoggettabile alla confisca per equi-
valente è integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale
derivante dall’imposta evasa; - che da questo principio
deriva che la società - schermo, creata esclusivamente
per impedire l’individuazione della reale consistenza del
patrimonio dell’agente, al fine di rendere impossibile il
calcolo delle aliquote di reddito, non è soggetta al regi-
me fiscale del Paese in cui apparentemente ha collocato
la sua sede; - che non era esatto l’assunto secondo cui la
Guardia di Finanza avrebbe deliberatamente ignorato i
costi indicati in bilancio; - che è «fortemente dubbio che
i ricavi siano assoggettabili a tassazione estera, ove siano
in realtà da ricollegarsi ad attività produttive svolte in
Italia»; - che semmai quindi la polizia giudiziaria andava
criticata per aver calcolato, prudenzialmente, “al ribasso”
l’imposta dovuta, appunto in previsione di possibili costi
da dedurre; - che se era esatta l’osservazione del CT della
difesa secondo cui il calcolo esatto dell’imposta dovuta
deve tener contro altresì di “oltre cento voci”, ciò dimo-
strava che tale calcolo era tutto inesigibile in sede caute-
lare, richiedendo la nomina di un perito in materia fiscale,
- che comunque, atteso che il valore dei beni in sequestro
arrivava a malapena a coprire la metà dell’imposta evasa,
non sembrava che si fosse in presenza di un pregiudizio,
anche solo potenziale, in danno del ricorrente; - che nel
caso di associazione per delinquere con finalità d’evasione
fiscale, il calcolo dell’imposta evasa dev’essere effettuato
in modo unitario e non frammentato. cioè non guardando
al bilancio di ciascuna singola società, artificiosamente ed
immotivatamente creata solo per schermare i cespiti di un
patrimonio privato in sé privo di qualsivoglia attitudine
imprenditoriale, ma alla complessiva evasione realizzata
da tutte le società coinvolte, in relazione alla reale attività
imprenditoriale schermata.
Circa il fumus dei reati ipotizzati, in relazione all’ele-
mento dell’esterovestizione, il tribunale osservò: - che
l’indagato aveva creato una vasta e fitta rete di società
controllate e controllanti senza che egli sia stato in grado
di chiarire quale sia stato l’effettivo vantaggio economico
- diverso da quello dell’evasione fiscale totale - da lui per-
seguito con simile inutilmente complessa gestione di ogni
minimo bene attivo in suo possesso; - che nella specie non
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