Corte di cassazione penale sez. III, 9 ottobre 2013, n. 41692 (ud. 4 giugno 2013)

Pagine1247-1248
1247
giur
Rivista penale 12/2013
LEGITTIMITÀ
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza ca-
dere nel vizio di aspecif‌icità che conduce, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), c.p.p., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., sez. IV,
II aprile 2001 Cass., sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass.,
sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
E’ fondata invece la censura proposta nel ricorso di
Bianco Antonio a proposito del trattamento sanzionatorio,
con specif‌ico riferimento alla applicazione della continua-
zione interna riferita al capo H). Nella sentenza impu-
gnata, infatti, la sentenza si limita a precisare che per tale
addebito è stata applicata (a titolo di continuazione con
altro reato già giudicato) la pena di anni uno e mesi sei di
reclusione, senza puntualizzare se in detto computo fosse
o meno compresa la continuazione interna già ritenuta in
primo grado e riferita ad altre armi non meglio precisate,
e per la cui responsabilità vi era contestazione in sede di
gravame. Il punto relativo alla continuazione interna re-
lativa al capo H), sulla quale non v’è stata motivazione da
parte dei giudici a quibus, deve pertanto essere devoluto
per nuovo esame in sede di rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli. Nel resto, il ricorso del Bianco
deve essere rigettato, in quanto la sentenza impugnata
ha svolto rilievi adeguati e logicamente incensurabili in
ordine alla riferibilità all’imputato della disponibilità del-
l’arma clandestina oggetto di sequestro. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 9 OTTOBRE 2013, N. 41692
(UD. 4 GIUGNO 2013)
PRES. TERESI – EST. GRAZIOSI – P.M. VOLPE (DIFF.) – RIC. MUZZOLON
Reato y Estinzione (cause di) y Prescrizione y So-
spensione dei relativi termini y Individuazione
y Dichiarazione di astensione da parte del VPO a
svolgere le funzioni di pubblico ministero.
. In tema di prescrizione, deve ritenersi che dia luogo
a sospensione dei relativi termini, ai sensi dell’art. 159,
comma primo, n. 3, c.p., al pari della dichiarazione di
adesione del difensore all’astensione collettiva dal-
l’udienza deliberata dagli organi rappresentativi della
categoria, anche l’analoga dichiarazione di astensione
da parte del vice procuratore onorario delegato a svol-
gere le funzioni di pubblico ministero (cui, nella spe-
cie, non si erano opposti i difensori delle parti private),
trattandosi anche in questo caso di dichiarazione pro-
veniente da un soggetto esercente la professione lega-
le, da considerare quindi come non inserito nell’ordine
giudiziario. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 159) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano
precedenti editi. Sulla sospensione dei termini di prescrizione per
impedimento o richiesta del difensore, si veda Cass. pen., sez. un., 11
gennaio 2002, in questa Rivista 2004, 547.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 20 marzo 2012 il Tribunale di Verona
ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda ciascuno
e al risarcimento del danno alle parti civili Muzzolon An-
gelo e Lovato Valeria per il reato di cui agli articoli 81 cpv.,
110, 111 e 674 c.p., perché con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, indu-
cevano i f‌igli minorenni a molestare i vicini Bonato Carla
e Lora Gianni - costituitisi come parti civili - gettando si-
stematicamente palloni da calcio nel loro giardino.
2. Ha presentato appello, convertitosi in ricorso e a
questa Suprema Corte trasmesso ex articolo 568 c.p.p., il
difensore adducendo tre motivi: il primo motivo denuncia
difetto di motivazione sull’elemento oggettivo del reato, e
il secondo sull’elemento soggettivo, non sussistendo il dolo
necessario ex articolo 111 c.p.; il terzo adduce che il reato
era prescritto già prima della emissione della sentenza,
non potendosi tenere conto quale sospensione - come rite-
nuto dal Tribunale - del periodo di due rinvii effettuati.
Si è costituita la parte civile, depositando note d’udien-
za in data 30 maggio 2013 e poi concludendo per la dichia-
razione di inammissibilità del ricorso e in subordine, in
caso di declaratoria di prescrizione, per la conferma delle
statuizioni civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo, qualif‌icato come “motivazione
carente e perplessa sull’elemento oggettivo”, censura il
giudice di primo grado per avere ritenuto “indifferente
ai f‌ini della contestazione del reato...accertare il numero
di palloni terminato nelle proprietà delle parti offese nel
periodo da maggio a giugno 2006” e “se il lancio di una
parte dei palloni non sia direttamente attribuibile ai f‌igli”
degli imputati; sarebbe stato invece necessario verif‌icare
“l’idoneità del pallone a costituire “cosa atta a mole-
stare” ... con riferimento... ad una normale sensibilità” e
se il lancio “potesse concretizzare quella capacità lesiva
sanzionata dal precetto penale”. Si tratta evidentemente
di questioni fattuali, relative appunto alla valutazione de-
gli esiti probatori in relazione all’esistenza delle attività
contestate (l’induzione a un lancio di palloni di cui, se-
condo il ricorrente, sarebbe stato necessario determinare
il numero) e alla effettiva sussistenza di una conseguente
molestia, questioni in ordine alle quali la motivazione è
specif‌ica e idonea (si veda in particolare pagina 6) sia
in ordine alla frequenza dei lanci sia in ordine alla loro
concreta idoneità “a nuocere in modo apprezzabile alla
tranquillità ed alla quiete delle persone offese”. Il motivo
è pertanto manifestamente infondato.
3.2 Il secondo motivo censura la sentenza per vizio
motivazionale sull’esistenza, necessaria ex articolo 111
c.p., del dolo. Anche questa doglianza è manifestamente
infondata, perché l’inciso che il reato contravvenzionale
contestato è “punibile indifferentemente a titolo di colpa
o a titolo di dolo” non toglie che la conf‌igurazione concreta
rappresentata dalla motivazione è quella dolosa, poiché il
giudice rileva che “nella specie gli imputati hanno gettato

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT