Corte di cassazione penale sez. III, 12 giugno 2013, n. 25824 (c.c. 22 maggio 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dovrebbe avvenire) se il benef‌icio non venisse concesso o
non fosse subordinato all’adempimento dell’obbligo.
11. Deve dunque nuovamente affermarsi il principio
secondo il quale il termine per adempiere all’obbligo di de-
molizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato
il benef‌icio della sospensione condizionale della pena, nel
caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua in-
dicazione deve essere individuato in giorni novanta dal pas-
saggio in giudicato della sentenza, termine corrispondente
a quello previsto dall’art. 31, D.P.R. 6giugno 2001, n. 380.
12. Ciò nonostante, diversamente da quanto richiesto
dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il provve-
dimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
Invero, pur dovendosi ritenere giuridicamente corretto il
provvedimento impugnato, va comunque considerata l’esi-
stenza dei contrapposti indirizzi interpretativi di cui si è dato
atto in precedenza, con la conseguenza che non può ragione-
volmente escludersi che, nella fattispecie in esame, il ricor-
rente abbia fatto aff‌idamento sul più esteso termine biennale
richiamato anche in ricorso, termine che, nel momento in
cui si è pronunciato il giudice dell’esecuzione, non risultava
ancora maturato e che è scaduto il 16 ottobre 2012.
Il giudice del rinvio dovrà dunque verif‌icare se entro
tale termine il condannato abbia provveduto o meno alla
demolizione, assumendo le conseguenziali determinazio-
ni. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 12 GIUGNO 2013, N. 25824
(C.C. 22 MAGGIO 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. RAMACCI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. MURSIA
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Costru-
zione abusiva y Ordine di demolizione y Esclusione y
Delibera del consiglio comunale y Valutazione rigo-
rosa dell’opera y Criteri
. In tema di edilizia e urbanistica, nel momento in cui
l’opera abusiva, sulla quale ha deliberato il consiglio
comunale, non è oggetto di demolizione, si presuppo-
ne che la valutazione effettuata dall’amministrazione
comunale sia estremamente rigorosa e, che oltre a
rispettare le condizioni indicate dalla giurisprudenza
appena richiamata, debba essere puntualmente ri-
ferita al singolo manufatto, il quale va precisamente
individuato, dando atto delle specif‌iche esigenze che
giustif‌icano la scelta, dovendosi escludere che possano
assumere rilievo determinazioni di carattere generale
riguardanti, ad esempio, più edif‌ici o fondate su valu-
tazioni di carattere generale. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6
380, art. 44) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2011,
Mammoliti, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez.
III, 23 dicembre 2004, Sposato ed altro, ibidem. Interessante il raf-
fronto con Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2005, Gambino ed altro,
in questa Rivista 2006, 1097.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza
del 3 aprile 2012 ha rigettato la richiesta di revoca o, in
subordine, di sospensione dell’ordine di demolizione di
opere edilizie abusive emesso nei confronti di Giuseppina
Mursia.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per
cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione
di legge, rilevando che, essendo trascorsi undici anni dal
momento in cui la pena principale e, conseguentemente,
quella accessoria, erano divenute esecutive, quest’ultima
doveva ritenersi ormai estinta e ciò in considerazione del
fatto che, pur volendosi ritenere l’ordine di demolizione
impartito dal giudice quale sanzione formalmente giurisdi-
zionale ma sostanzialmente amministrativa, in sede esecu-
tiva essa si tramuterebbe in sanzione accessoria, tanto che
il Pubblico Ministero è legittimato alla sua esecuzione.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva il vizio di
motivazione, osservando che il giudice non si sarebbe
comunque pronunciato sulla richiesta subordinata di so-
spensione dell’esecuzione.
4. Con un terzo e quarto motivo di ricorso il vizio di mo-
tivazione e la violazione di legge vengono invece denun-
ciati con riferimento alle valutazioni effettuate dal giudice
dell’esecuzione in merito alle determinazioni dell’autorità
comunale, rispetto alle quali l’ordine di demolizione risul-
terebbe incompatibile.
Espone, a tale proposito, che l’amministrazione co-
munale di Biancavilla avrebbe emesso due deliberazioni,
con la prima delle quali (n. 51 del 21 febbraio 2001) ve-
nivano indicati i criteri per l’individuazione dell’esistenza
di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle
opere abusive, mentre con la seconda (n. 8 del 29 febbraio
2008) si approvava il regolamento per la locazione degli
immobili costruiti abusivamente ed acquisiti al patrimo-
nio comunale, quale quello oggetto del provvedimento
impugnato, rispetto al quale l’amministrazione non si era
ancora espressa.
A fronte di tale situazione il giudice avrebbe dunque
dovuto rilevare la incompatibilità tra l’ordine da eseguire
ed il deliberato dell’autorità comunale.
5. Con un Quinto motivo di ricorso denuncia la viola-
zione di legge osservando che, essendo stata privata della
titolarità del bene a seguito dell’acquisizione del manufat-
to al patrimonio del comune, l’amministrazione comunale
doveva ritenersi contraddittore necessario nel procedi-
mento di esecuzione ed avrebbe dovuto essere chiamata
in giudizio al f‌ine di verif‌icare la compatibilità dell’ordine
di demolizione con le determinazioni assunte dalla stessa,
sospendendo l’ordine di esecuzione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato e, conformemente a quanto
richiesto dal Procuratore generale nella sua requisitoria
scritta, deve essere rigettato.

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