Corte di cassazione penale sez. III, 8 ottobre 2013, n. 41480 (ud. 24 settembre 2013)

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giur
Rivista penale 12/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 8 OTTOBRE 2013, N. 41480
(UD. 24 SETTEMBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. RAMACCI – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. ZECCA
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Opere edilizie soggette a DIA y Re-
lazione di accompagnamento y Natura y Fattispecie
in tema di esclusione del reato di falsità materia-
le in atto pubblico per l’ipotesi di inserimento di
un’aggiunta manoscritta in una denuncia di inizio
di attività.
. In tema di falsità aventi ad oggetto attività edilizie,
deve attribuirsi alla denuncia di inizio di attività
(c.d. DIA), natura esclusivamente dichiarativa, con
conseguente conf‌igurabilità, nel caso che essa abbia
contenuto mendace, del reato di cui all’art. 483 c.p.,
dovendosi invece riconoscere natura certif‌icativa alla
relazione tecnica dalla quale la dichiarazione dev’esse-
re accompagnata, al cui autore si applica il disposto di
cui all’art. 29, comma 3, del T.U. sull’edilizia emanato
con D.P.R. n. 380/2001, in base al quale egli assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità e risponde quindi, in caso di falsità, del reato
di cui all’art. 481 c.p. (Nella specie, in applicazione del
principio affermato nella prima parte della massima, la
Corte ha escluso che potesse qualif‌icarsi come falsità
materiale in atto pubblico l’avvenuto inserimento, in
una denuncia di inizio di attività, dopo che la stessa
era stata presentata all’uff‌icio competente a riceverla,
di un’aggiunta manoscritta f‌inalizzata a meglio descri-
vere le opere che si intendevano realizzare) . (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 481; c.p., art. 483; d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380, art. 29) (1)
(1) Cfr. sul tema, in quanto parzialmente difforme in merito alla
prima parte della pronuncia in commento, Cass. pen., sez. III, 19
settembre 2012, Palotta, in questa Rivista 2013, 1181, che considera
sussistente il reato ex art. 481 c.p. anche per l’ipotesi di falsif‌icazione
della dichiarazione di inizio di attività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27
giugno 2012 ha confermato la decisione con la quale, in
data 17 novembre 2008, il Tribunale di quella città aveva
riconosciuto Fernando Zecca responsabile dei reati di cui
agli artt. 110 c.p., 181 D.L.vo 42/2004, 110, 81, 61 n. 2 e 476
c.p. concretatesi nella realizzazione, quale amministrato-
re di fatto della «Astor s.r.l.», di un intervento di scavo su
terreno per oltre m. 1,30 di profondità, livellamento con
calcestruzzo di una superf‌icie di mq 500 e posa in opera
di sette travi estradossate in violazione del contenuto di
una denuncia di inizio attività presentata il 14 febbraio
2006 presso il Comune di Ugento ed oggetto di alterazione
nella parte contenente la descrizione dei lavori mediante
aggiunta manoscritta del seguente testo «...da lamiera
grecata coibentata a solaio laterocementizio previa de-
molizione parziale del muro perimetrale e conseguente
rifacimento delle fondazioni».
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione
di legge, rilevando che la Corte del merito avrebbe erro-
neamente ritenuto sussistente il reato equivocando sulla
natura della d.i.a., considerata quale atto pubblico sulla
base di una risalente pronuncia di questa Corte, trascu-
rando quanto successivamente evidenziato in successive
decisioni e dalla giurisprudenza amministrativa circa la
natura della denuncia di inizio attività quale mero atto di
iniziativa privata.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazio-
ne di legge in relazione alla reiezione, da parte dei giudici del
gravame, della tesi difensiva sulla innocuità del falso conte-
stato, in quanto concernente la parte descrittiva dell’atto e
dovendosi escludere, contrariamente all’opinione espressa
dalla Corte territoriale, che l’alterazione del documento fos-
se f‌inalizzata ad ampliare l’intervento edilizio da realizzare,
poiché nel giudizio di primo grado era stata esclusa la sussi-
stenza della violazione urbanistica, sanzionata dall’art. 44,
lett. c) D.P.R. 380/01, proprio sul presupposto che le opere
descritte nell’imputazione erano risultate astrattamente
realizzabili in forza della d.i.a. presentata.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione
di legge, osservando che, per l’intervento eseguito, non
sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica,
trattandosi di ristrutturazione mediante ricostruzione con
medesima volumetria e sagoma di un precedente manu-
fatto, ad eccezione del solaio, nuovamente realizzato in
laterocemento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è solo in parte fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualif‌ica-
zione giuridica della condotta di alterazione della d.i.a. ef-
fettuata dal giudice di prime cure, riconoscendo la natura
di atto pubblico della denuncia di inizio attività, rilevando
che gli interventi ad essa soggetti s’intenderebbero autoriz-
zati. decorso il termine di trenta giorni per formazione del
silenzio - assenso, nell’ambito di quanto prospettato nella
denuncia stessa, la quale assume la forma e la sostanza di
atto autorizzatorio, assurgendo al rango di atto pubblico.
A sostegno di tale soluzione interpretativa i giudici del
gravame richiamano una decisione di questa Corte emessa
nel medesimo procedimento in ambito di incidente caute-
lare (sez. V n. 35153, 17 maggio 2007, non massimata) ed
escludono che possa ritenersi la natura privatistica della
denuncia sulla base della sua provenienza in quanto, una
volta uscita dalla sfera del privato e presentata allo spor-
tello unico corredata dagli elaborati di progetto e della
relazione di asseveramento, essa determina l’avvio di una
sequenza procedimentale che, all’esito di positivi riscon-
tri sulla sussistenza delle condizioni di legge da parte
del responsabile dell’uff‌icio tecnico comunale, da’ luogo
ad un provvedimento implicito di assenso all’esecuzione

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