Corte di cassazione penale sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42347 (ud. 18 settembre 2013)

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giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
L’indirizzo interpretativo che propendeva per la natura
dolosa del reato di lottizzazione abusiva (sez. un. 28 feb-
braio 1990, n. 2720) risulta, infatti, da tempo superato sul-
la base di univoche decisioni successive che, valorizzando
i contenuti di altra pronuncia della Sezioni Unite (sez. un.
8 febbraio 2002, n. 5115), ritengono ora che la lottizzazio-
ne abusiva, negoziale e materiale, possa qualif‌icarsi come
reato colposo (sez. III n. 17865, 29 aprile 2009; sez. III n.
36940, 12 ottobre 2005; sez. III n. 39916, 13 ottobre 2004).
Date tali premesse, si osserva come la condotta con-
cretamente posta in essere dai ricorrenti sia stata cor-
rettamente valutata, anche sotto il prof‌ilo soggettivo, da
parte dei giudici del riesame, risultando inequivocabile,
dalla sequenza degli eventi e dalle modalità e tempistica
di alienazione dei lotti, quantomeno la loro cosciente e
volontaria partecipazione al piano lottizzatorio.
9. Anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso
risulta palese.
Il Tribunale ha compiutamente evidenziato le ragioni
che giustif‌icano il mantenimento della misura reale, indi-
viduandole nella necessità che la trasformazione urbani-
stica dell’area, non ancora completata, possa essere porta-
ta a compimento. Osservano inoltre i giudici del riesame
che le esigenze di cautela sono rese ancor più evidenti
dalla disinvoltura con la quale gli indagati hanno violato,
in più occasioni, i sigilli ed hanno ricordato come le aree
interessate dall’intervento lottizzatorio siano suscettibili
di conf‌isca obbligatoria.
Appare dunque del tutto corretto il mantenimento
del sequestro anche sulle particelle che, secondo quanto
sostenuto in ricorso, non sono state oggetto di fraziona-
mento, avendo il Tribunale giustif‌icato tale decisione con-
siderando che l’intervento lottizzatorio ha determinato lo
stravolgimento dell’assetto urbanistico dell’intera zona,
così implicitamente riconoscendo la necessità di impedire
che la condotta illecita già posta in essere possa interes-
sare, in futuro, anche quelle parti di territorio non ancora
compromesse.
Peraltro le ridotte dimensioni delle suddette particelle
costituisce, pacif‌icamente, una tra le situazioni che la
giurisprudenza amministrativa e penale individuano come
sintomatiche dell’intento lottizzatorio (cfr. sez. III n.15643
del 15 aprile 2008, non massimata)
Non appare pertanto violato il principio di proporzio-
nalità ed adeguatezza che, dettato dall’art. 275 c.p.p. per
le misure cautelari personali, la giurisprudenza di questa
Corte è pressoché unanime nel riconoscere come applica-
bile anche alle misure cautelari reali, stante la estrema
gravità dei fatti descritti nel provvedimento impugnato.
10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichia-
rato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità
- non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
dei ricorrenti (Corte Cost. 7-l3 giugno 2000, n. 186) - con-
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente f‌issata, di euro 1.000,00.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 OTTOBRE 2013, N. 42347
(UD. 18 SETTEMBRE 2013)
PRES. FIALE – EST. RAMACCI – P.M. IZZO (PARZ. DIFF.) – RIC. GALLISAY
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme y
Appalto y Responsabilità del committente y Indivi-
duazione y Inosservanza degli obblighi di cui all’art.
26 del D.L.vo 81/2008 y Responsabilità dell’ammini-
stratore di condominio y Sussistenza y Esclusione y
Appalto deliberato dall’assemblea.
. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non
può addebitarsi all’amministratore di condominio la
mancata osservanza degli obblighi previsti dall’art. 26,
commi 1 e 2, del D.L.vo n. 81/2008 quando l’appalto per
l’esecuzione dei lavori nel corso dei quali si è verif‌icato
l’infortunio sia stato deciso ed assegnato con delibera
assembleare alla quale l’amministratore era tenuto a
dare attuazione . (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589; d.l.vo
19 settembre 1994, n. 626, art. 7; d.l.vo 9 aprile 2008, n.
81, art. 26) (1)
(1) In tema di prevenzione infortuni, nello stesso senso si veda Cass.
pen., sez. IV, 30 gennaio 2012, Marangio e altri, in questa Rivista
2013, 845.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 26 febbraio
2013 ha condannato Paolo Gallisay alla pena dell’ammen-
da ritenendolo responsabile:
a) del reato di cui agli artt. 26, comma l, lett. a) e b), 55
comma 4 lett. d) d.lvo 81/08 per avere, quale amministra-
tore di un condominio, aff‌idato i lavori di abbattimento di
una pianta di rilevanti dimensioni, ubicata all’interno del
giardino condominiale, senza verif‌icare l’idoneità tecnico
professionale della ditta appaltatrice ed, in particolare,
per non avere verif‌icato detta idoneità, anche mediante
l’acquisizione di autocertif‌icazione, in relazione alla pre-
gressa esperienza lavorativa acquisita ed in relazione alla
disponibilità dei dipendenti e di idonee attrezzature da
lavoro e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell’ese-
cuzione dell’intervento dettagliate informazioni sui rischi
specif‌ici esistenti nell’ambiente in cui erano chiamati ad
operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adot-
tate dal condominio;
b) del reato di cui agli artt. 26 comma 2, lett. a) e b) e
55 comma 4 lett. d) d.lvo 81/2008 per avere, nelle mede-
sime qualità, in collaborazione con i datori di lavoro delle
ditte e con i lavoratori autonomi presenti nel giardino con-
dominiale, omesso di provvedere a cooperare all’attuazio-
ne delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
e a coordinare, attraverso la reciproca informazione, gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvol-
te nell’esecuzione dell’opera (in Como, 28 gennaio 2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione.

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