Corte di cassazione penale sez. II, 13 febbraio 2014, n. 7035 (ud. 29 gennaio 2014)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
4.5 In tali termini si introduce la disamina del quinto
motivo di ricorso, con il quale l’esponente deduce la man-
canza di motivazione, rispetto al prof‌ilo di colpa relativo
all’inosservanza degli obblighi formativi ed informativi, in
materia di sicurezza, nei confronti dei dipendenti.
Deve osservarsi che non sussiste la dedotta carenza di
motivazione, atteso che la Corte di Appello si è specif‌ica-
mente soffermata sul tema dirimente, relativo alla forma-
zione antinfortunistica erogata dal Mariotti in materia di
sicurezza, rispetto alle lavorazioni in concreto delegate ai
dipendenti.
Invero, la Corte territoriale ha chiarito che, nel caso
di specie, vi era stata una specif‌ica attività formativa, pia-
nif‌icata dal Mariotti e realizzata all’interno della azienda,
in favore dello Zotti, consistita nell’aff‌iancamento ad un
lavoratore esperto. Con la precisazione che al dipendente
era stato insegnato a lavorare ai torni con il sistema di si-
curezza costantemente disinserito, grazie all’utilizzo della
chiave sopra ricordata, al f‌ine di garantire un risparmio di
tempo, nel caso di lavorazione su due macchine contem-
poraneamente. Proprio nel contenuto di tali istruzioni, la
Corte territoriale ha quindi individuato il prof‌ilo di colpa,
riferibile al Mariotti quale primo garante della sicurezza
dei lavoratori, relativo alla insuff‌iciente informazione
impartita ai dipendenti, in materia di sicurezza e salute.
E deve altresì osservarsi, conclusivamente sul punto, che i
giudici di merito hanno pure riferito che, soltanto all’indo-
mani dell’infortunio occorso allo Zotti, i dipendenti aveva-
no trovato il tornio con il sistema di blocco del portello re-
golarmente inserito, nel corso del ciclo della lavorazione.
4.6 Il sesto motivo di doglianza è manifestamente in-
fondato.
La Corte di Appello ha sostituito la pena inf‌litta, pari ad
un mese di reclusione, con la pena pecuniaria della specie
corrispondente, in ragione di € 100 per ciascun giorno di
pena detentiva.
Si osserva che, con riguardo alla data di commissione
del fatto (13 maggio 2004), l’art. 135 c.p. f‌issava in € 38
la misura del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene de-
tentive. Nella fattispecie, peraltro, occorre considerare
che viene in rilievo l’istituto della sostituzione delle pene
detentive brevi, come disciplinato dall’art. 53, L. 689/1981;
il secondo comma dell’art. 53, ora citato, a seguito delle
modif‌iche introdotte dalla legge n. 134/2003 prevede, in-
fatti, che ai f‌ini della sostituzione della pena detentiva, il
valore giornaliero, tenuto conto della condizione economi-
ca complessiva dell’imputato, non possa essere inferiore
alla somma indicata dall’art. 135 c.p. e non possa superare
di dieci volte tale ammontare.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello, si è disco-
stata dalla somma minima di cui all’art. 135 c.p., all’epoca
del fatto f‌issata in € 38, sostituendo la pena detentiva in
ragione di un valore giornaliero pari ad € 100. Il Collegio
ha giustif‌icato la richiamata valutazione sul criterio di
ragguaglio, in ragione delle condizioni economie minime
di un imprenditore titolare di una azienda meccanica con
vari dipendenti e due stabilimenti, quale il Mariotti. Si
tratta di un apprezzamento conforme ai criteri indicati
dall’art. 53, comma secondo, legge n. 689/1981, laddove
è stabilito che il giudice, nella determinazione del valore
giornaliero ai f‌ini della sostituzione della pena detentiva,
tiene conto della condizione economica complessiva del-
l’imputato.
Le riferite evenienze inducono, allora, ad escludere la
sussistenza della denunciata carenza motivazionale. É poi
appena il caso di rilevare che, a seguito delle modif‌iche
introdotte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, inapplicabili al
caso di specie “ratione temporis”, l’art. 135 c.p. stabilisce
oggi che il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive
abbia luogo calcolando Euro 250, o frazione di Euro 250, di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
5. Esclusa la ricorrenza delle condizioni per una pro-
nuncia assolutoria di merito, in considerazione delle con-
formi valutazioni rese dai giudici di primo e secondo grado
in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’im-
putato, sopra esaminate; e rilevato che il presente ricorso
non risulta inammissibile, per le spiegate ragioni, deve os-
servarsi che sussistono i presupposti, discendenti dalla in-
tervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale
di impugnazione, per rilevare e dichiarare l’estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, a norma dell’art. 129,
comma primo, c.p.p., essendo spirato il relativo termine di
prescrizione massimo in data 21 agosto 2013, come sopra
evidenziato.
5.1 Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione; ed il rigetto del ricorso ai f‌ini civili, con con-
ferma delle relative statuizioni. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2014, N. 7035
(UD. 29 GENNAIO 2014)
PRES. PRESTIPINO – EST. PELLEGRINO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. POLITO
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comunicazioni y Registrazioni fonograf‌iche y Con-
versazioni private registrate con strumenti forniti
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conversazione, occultamente eseguita da uno degli
interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con
strumenti da quest’ultima forniti, se, per un verso, non
è assimilabile a quella che uno degli interlocutori ese-
gua di sua esclusiva iniziativa (e per la quale, quindi,
non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione), non
è neppure assimilabile, per altro verso, ad una vera e
propria attività di intercettazione, soggetta, come tale,
alla disciplina dettata dagli artt. 266 e segg. c.p.p., ma,
incidendo comunque, sia pure in minor misura, sul
diritto alla segretezza delle comunicazioni, tutelato
dall’art. 15 della Costituzione, richiede soltanto, per la
sua utilizzazione come prova, che sia preceduta da un
provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, quale

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