Corte di cassazione penale sez. II, 12 febbraio 2014, n. 6597 (ud. 19 dicembre 2013)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
gli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva cono-
scenza del procedimento o del provvedimento e che abbia
volontariamente rinunciato a comparire (sez. I, n. 10297
del 21 febbraio 2006; sez. I, n. 7403 del 2 febbraio 2006.
Il novellato art. 175 c.p.p. non ha, però, inf‌iciato la pre-
sunzione di conoscenza derivante dalla rituale notif‌icazio-
ne dell’atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza
assoluta e imponendo al giudice di verif‌icare l’effettività
della conoscenza dell’atto stesso e la consapevole rinun-
cia a comparire/impugnare (sez. I, n. 14265 dell’1 marzo
2006).
Ne consegue che, fermo restando il valore legale delle
notif‌icazioni ritualmente effettuate in conformità con le
disposizioni vigenti, è necessario, alla luce delle modif‌i-
che apportate all’a rt. 175 c.p.p., che il giud ice espliciti le
ragioni per le quali una notif‌icazione validamente ese-
guita alla stregua del vigente sistema codif‌icato debba
ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza da parte
dell’interessato. Il giudice, quindi, è chiamato a fornire
compiuta, puntuale e logic a motivazione in ordine alle
circostanze dedotte dall’interessato, il quale alleghi di
non avere avuto conoscen za dell’atto, e, qualora ritenga
di disattend erle, ai motivi per i quali esse non meritano
accoglimento. Una conclusione del genere non conf‌ligge
con i principi espressi dalla giuri sprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uom o, la quale ha avuto modo di
chiarire che tutti i sistemi conoscono presunzi oni di fatto
e presunzioni di diritto e che nella Convenzione non sus-
sistono, in proposito, ostacoli di principio, ma è soltanto
contemplato l’obbligo degli Stati contraenti di “non ol-
trepassare al riguardo una soglia ragionevole” (sez. I, n.
14265 dell’l mar zo 2006). In tale contesto il legislatore
ha f‌inito con il ri conoscere imp licitamente l’intrinseca
debolezza delle cosiddette “presunzioni di conoscenza”
legate alle notif‌icazion i effettuate a norma degli artt.
161, comma quarto, e 165 c.p.p. a mani di un difensore
nominato d’uff‌icio all’imputato processato in contumacia,
in quanto irreperibile o lati tante.
Si deve, pertanto affermare il seguente, ulteriore prin-
cipio di diritto: “le notif‌icazioni al difensore d’uff‌icio siano,
di per sé, inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento in capo all’imputato,
salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non
si dimostri che il difensore d’uff‌icio è riuscito a mettersi
in contatto con l’assistito e ad instaurare con lo stesso un
effettivo rapporto professionale (in senso conforme sez.
I, n. 16002 del 6 aprile 2006; sez. I, n. 3998 del 18 gennaio
2006; sez. I, n. 32678 del 12 luglio 2006).
Pertanto, ai f‌ini della decisione sull’istanza di resti-
tuzione nei termini per l’impugnazione di una sentenza
contumaciale, la notif‌ica eseguita al difensore d’uff‌icio do-
miciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella
effettuata all’imputato personalmente.
7. Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento
dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla
Corte d’appello di Roma che, ai sensi dell’art. 627, terzo
comma, c.p.p., dovrà uniformarsi ai principi di diritto in
precedenza enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 FEBBRAIO 2014, N. 6597
(UD. 19 DICEMBRE 2013)
PRES. PETTI – EST. PELLEGRINO – P.M. GIALANELLA (PARZ. DIFF.) – RIC. BRIZZI
Applicazione della pena su richiesta delle par-
ti y Richiesta y Da parte dell’imputato nei confronti
del quale è in corso un processo di primo grado y
Per i reati per i quali è applicabile l’indulto y Ter-
mine per la richiesta y Decadenza y Esclusione y Di-
niego del giudice procedente all’istanza presentata
dalla difesa dell’imputato al f‌ine di ottenere breve
differimento y Per la determinazione della pena da
applicarsi y Illegittimità.
. In tema di patteggiamento, l’art. 2 ter, comma 6, della
legge 24 luglio 2008 n. 125, nel prevedere che, nella
prima udienza successiva all’entrata in vigore della
medesima legge, l’imputato nei confronti del quale sia
in corso il processo di primo grado relativo a taluno dei
reati per i quali, in caso di condanna, sarebbe appli-
cabile l’indulto concesso con legge n. 241/2006, possa
avanzare richiesta di applicazione della pena, non im-
plica che tale richiesta debba essere necessariamen-
te formulata, a pena di decadenza, nella medesima
udienza, per cui deve riguardarsi come illegittimo il
diniego che il giudice procedente abbia opposto al-
l’istanza avanzata dalla difesa dell’imputato, all’uopo
già munita di procura speciale, volta ad ottenere un
breve differimento allo scopo di esplorare la possibilità,
f‌ino a quel momento mancata, di un preventivo accordo
con il pubblico ministero in ordine alla determinazione
della pena da applicarsi; illegittimità, quella anzidet-
ta, i cui effetti vanno ritenuti assimilabili a quelli che
sarebbero derivati da una reiezione della richiesta di
applicazione della pena, seguita dalla celebrazione del
giudizio nelle forme ordinarie. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 444; l. 24 luglio 2008, n. 125, art. 2 ter; l. 31 luglio
2006, n. 241) (1)
(1) In argomento cfr. Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2004, n. 27999, in
questa Rivista 2005, 599.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di
Roma, in riforma della sentenza del Giudice monocratico
del Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2012 appellata
dall’imputato Brizzi Stefano e dalla parte civile Versaci
Giovanna Carmela, determinava la provvisionale in favore
di quest’ultima in euro 180.000,00, confermando nel re-
sto la pronuncia di primo grado e condannando il Brizzi
al pagamento delle ulteriori spese processuali e a quelle
sostenute dalle parti civili Imperiali Francesca e Versaci
Giovanna Carmela.
Nella sentenza di primo grado il Brizzi era stato ricono-
sciuto colpevole dei reati di truffa continuata ed aggravata,
sostituzione di persona e falso in certif‌icazione commesso
da privato in concorso con ignoto e condannato, previo
riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena

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