Corte di cassazione penale sez. II, 10 ottobre 2013, n. 41806 (ud. 27 settembre 2013)

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12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 OTTOBRE 2013, N. 41806
(UD. 27 SETTEMBRE 2013)
PRES. CASUCCI – EST. MACCHIA – P.M. SCARDACCIONE (PARZ. DIFF.) – RIC.
IADONISI ED ALTRI
Recidiva y Reiterata y Contestazione y Consumazio-
ne e commissione di nuovo reato dopo precedente
condanna.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità della recidiva reiterata,
quale prevista dall’art. 99, quarto comma c.p., deve
ritenersi che possa essere qualif‌icato come già recidivo
solo il soggetto nei cui confronti, al momento della
commissione del nuovo delitto, siano già passate in
giudicato più di una condanna . (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 99) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 23 giugno 1994,
Pietra, in questa Rivista 1995, 534.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15 giugno 2012, la Corte di appello di
Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale della medesima città
il 9 settembre 2011 il con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, ha condannato Iadonisi Antonio alla pena di
anni otto di reclusione, Notto Raffaele alla pena di anni
sette e mesi quattro di reclusione, De Rosa Salvatore alla
pena di anni sei e mesi otto di reclusione e Conception
Salcedo Juan Luis alla pena di anni cinque e mesi quattro
di reclusione, quali imputati del rato di cui all’art. 74 del
D.P.R. n. 309 del 1990. In parziale riforma della sentenza
anzidetta, ha ridotto la pena inf‌litta nei confronti di Zon-
frillo Giuseppe in quella di anni sei e mesi otto di reclusio-
ne; ha ritenuto per Cacace Irene la continuazione con la
sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli del 3 marzo 2008, confermata dalla
Corte di appello della medesima città il 6 febbraio 2009 e
divenuta irrevocabile il 17 febbraio 20l0, e, ritenuto più
grave il reato di cui al capo F) del presente procedimento,
ha rideterminato la pena inf‌litta in quella di anni nove e
mesi otto di reclusione, in essa assorbita la pena di cui alla
sentenza esecutiva; ha ritenuto inf‌ine per Bianco Antonio
la continuazione con la sentenza emessa dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 gennaio
2008, riformata dalla Corte di appello della medesima cit-
tà con sentenza del 13 febbraio 2009, irrevocabile il 25 feb-
braio 20l0, e, ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza
esecutiva, ha determinato l’aumento per i reati di cui al
capo H) del presente procedimento in anni uno e mesi sei
di reclusione ed ha rideterminato la pena complessiva in
anni quindici e mesi dieci di reclusione.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso
per cassazione tutti gli imputati anzidetti. Nel ricorso
proposto personalmente da De Rosa Salvatore si lamenta
genericamente vizio di motivazione in punto di responsabi-
lità penale. Nel ricorso proposto nell’interesse di Iadonisi
Antonio si lamenta nel primo motivo vizio di motivazione
in ordine alla partecipazione dell’imputato alla associazio-
ne f‌inalizzata al traff‌ico di sostanze stupefacenti oggetto di
contestazione, deducendosi al riguardo che non sarebbe
stata dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo e
di quello oggettivo del reato in questione. Mancherebbero,
infatti, i caratteri di stabilità del sodalizio, l’esistenza di
una cassa comune, di una ripartizione di ruoli e di una
organizzazione sia pure rudimentale. I contatti con i
presunti associati sarebbero stati sporadici e limitati ad
un arco di tempo ridotto, mentre il contenuto delle con-
versazioni intercettate non sarebbe univoco ed anzi dimo-
strerebbe la scarsa frequenza dei contatti. Si contesta,
poi, la sussistenza della recidiva aggravata, in quanto la
condotta del reato associativo commesso dall’ottobre 2005
al marzo 2006 è antecedente al 12 marzo 2008, data del
passaggio in giudicato della sentenza che è indicata al
punto 2 del certif‌icato penale. L’unico precedente da con-
siderare sarebbe dunque una condanna risalente al 1997
per un fatto commesso nel 1994, sanzionato con la sola
pena pecuniaria, cosicchè si verserebbe in un caso di re-
cidiva semplice ex art.99, primo comma, c.p.. Non sarebbe
condivisibile la motivazione offerta sul punto dai giudici a
quibus in quanto gli stessi si soffermano solo sulla data di
irrevocabilità del secondo recedente e la data di emissione
della sentenza di primo grado nel presente procedimento,
sovvertendo le regole per la contestazione della recidiva.
Ancorchè siano state concesse le attenuanti generiche
equivalenti, che hanno annullato gli effetti della recidiva,
tuttavia - sottolinea il ricorrente - la circostanza che si
tratti di recidiva qualif‌icata genera effetti negativi in fase
esecutiva, rispetto alla f‌igura della recidiva semplice.
Nel ricorso proposto nell’interesse di Bianco Antonio si
lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto
di valutazione delle prove, in quanto l’aver conferito valo-
re simbolico al riferimento a “documenti” nelle conversa-
zioni intercettate, annettendo a quel termine il signif‌icato
di “armi”, risulterebbe errato, in quanto effettivamente
furono trovati nella perquisizione che condusse al seque-
stro della pistola contestata anche documenti riferiti
proprio al Bianco. Inoltre, non sussisterebbero i requisiti
per ascrivere all’imputato il concorso nella ricettazione e
detenzione dell’arma, essendo stata questa illogicamente
desunta dalla asserita consapevolezza del Bianco circa la
presenza dell’arma nella abitazione, posto che tale con-
sapevolezza non è indicativa della disponibilità dell’arma
stessa, alla stregua dei diffusi rilievi che vengono svolti
in ordine alla struttura della fattispecie concorsuale. Si
lamenta, poi, che i giudici dell’appello non abbiano fornito
risposta alla obiezione svolta in appello circa la mancanza
di elementi per ritenere sussistenti ulteriori armi ipotizza-
te nella imputazione ed a fronte delle quali sembrerebbe
riferirsi l’aumento per la continuazione interna relativa al
capo H) determinato nella sentenza di primo grado.
Nel ricorso proposto nell’interesse di Concepcion Sal-
cedo Juan Luis si lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale,
in quanto difetterebbero elementi atti a suffragare l’esi-
stenza del contestato sodalizio e la partecipazione ad esso

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