Corte di cassazione penale sez. I, 7 febbraio 2014, n. 6004 (c.c. 10 gennaio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
LEGITTIMITÀ
in particolare il curriculum professionale, la relazione
dell’UEPE, il suo recentissimo impegno di volontariato in
uno con quello lavorativo dopo la sospensione dal servizio,
valutazione riportata correttamente nel contesto di una
bilanciamento e motivatamente giudicato in termini sub
valenti rispetto ai dati sfavorevoli, considerati, per il loro
peso ed il loro rilievo ai f‌ini del giudizio, di più incidente
decisività.
La lamentata censura motivazionale deve pertanto
ritenersi manifestamente infondata.
3.2.3 Infondati si appalesano inf‌ine i prof‌ili di doglianza
relativi alla denunciata violazione di legge. Per un verso va
infatti posto in evidenza che nel caso in esame la gravità
del fatto nei termini valorizzati dal giudice territoriale è
stata considerata come circostanza importante ma non
certo esclusiva della decisione e tanto in perfetta coeren-
za con l’insegnamento del giudice di legittimità, mentre,
per altro verso, la sbiadita volontà del condannato di con-
siderare l’importanza di un atteggiamento risarcitorio in
favore delle vittime non è stato affatto considerato come
requisito negativo della decisione, bensì come circostanza
anche questa signif‌icativa e sintomatica, insieme agli altri
argomenti innanzi riportati, di quella mancanza di proces-
so autocritico, questo si decisivo per la decisione.
4. In conclusione deve provvedersi nel senso del rigetto
di entrambi i ricorsi, con la condanna del ricorrente Cal-
darozzi, ai sensi dell’art. (616 c.p.p., al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 7 FEBBRAIO 2014, N. 6004
(C.C. 10 GENNAIO 2014)
PRES. CHIEFFI – EST. CAIAZZO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. PAPALIA
Giudizio abbreviato y Pena y Ergastolo y Sentenza
della Corte costituzionale n. 210/2013 y Dichiara-
zione di illegittimità dell’art. 7 L. 19 gennaio 2001
n. 4 y Sostituzione dell’ergastolo con anni 30 di re-
clusione y Ammissibilità
. In tema di giudizio abbreviato per reati comportanti
la pena dell’ergastolo, avendo la Corte costituzionale,
con sentenza 18 luglio 2013 n. 210, dichiarato la ille-
gittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del D.L.
n.3241/2000, conv. con modif, in legge n. 4/2001, re-
cante “interpretazione autentica” dell’art. 442, comma
2, secondo periodo, c.p.p., nel senso che la sostituzione,
ivi prevista, della pena dell’ergastolo con quella di anni
trenta di reclusione sarebbe stata limitata alla sola
ipotesi che si trattasse di ergastolo senza isolamento
diurno, ne deriva che il soggetto il quale abbia chiesto
di essere giudicato con il rito abbreviato prima dell’en-
trata in vigore del citato D.L. n. 241/2000 e si sia vi-
sto applicare, per effetto della suddetta, sopravvenuta
norma interpretativa, in sostituzione dell’ergastolo con
isolamento diurno la pena dell’ergastolo semplice e
non quella di anni trenta di reclusione, abbia titolo per
ottenere, anche in sede esecutiva, che gli sia invece ap-
plicata quest’ultima pena. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
442) (1)
(1) Sentenza applicativa del principio espresso dalla sentenza Corte
cost. 18 luglio 2013, n. 210, in www.giurcost.org che ha dichiarato
illegittimi gli articoli 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (Di-
sposizioni urgenti per l’eff‌icacia e l’eff‌icienza dell’Amministrazione
della giustizia), conv., con modif., dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4,
nella parte in cui tali disposizioni operano retroattivamente e, più
specif‌icamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo
formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modif‌iche alle disposizioni sul pro-
cedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modif‌iche al codice di procedura penale. Modif‌iche al codice penale
e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di eserci-
zio della professione forense), sono stati giudicati successivamente,
quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pub-
blicazione della Gazzetta Uff‌iciale), era entrato in vigore il citato
decreto-legge, con conseguente applicabilità del più sfavorevole
trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 1 dicembre 2011 la Corte di as-
sise di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, di-
chiarava inammissibile l’istanza con la quale Papalia Anto-
nio aveva chiesto che la pena dell’ergastolo - inf‌littagli con
sentenza della Corte di assise d’appello di Milano in data
6 febbraio 2001 - fosse sostituita con quella di trent’anni
di reclusione, in applicazione dei principi affermati dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione in data
17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia.
La Corte di assise rilevava che il Papalia era stato con-
dannato con sentenza del 17 aprile 1998 della Corte di as-
sise di Milano alla pena dell’ergastolo con isolamento diur-
no per anni tre in ordine al delitto di omicidio aggravato
ed altri delitti.
Nel corso del giudizio d’appello, a seguito dell’entrata
in vigore della legge n.479/1999 e del D.L. n. 82/2000, il
Papalia aveva chiesto ed ottenuto, con ordinanza in data
19 giugno 2000 della Corte di assise d’appello di Milano, di
essere giudicato con il rito abbreviato.
Prima della conclusione del giudizio di secondo grado,
era entrato in vigore il D.L. n.341/2000 con il quale era sta-
to previsto (con interpretazione autentica dell’art.442/2
c.p.p.) che nel giudizio abbreviato la pena dell’ergastolo
con isolamento diurno andava sostituita con la pena del-
l’ergastolo senza isolamento.
Con sentenza in data 6 febbraio 2001 della Corte di as-
sise d’appello di Milano il Papalia è stato condannato, con
la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (nella
specie consistita nella eliminazione dell’isolamento diur-
no), alla pena dell’ergastolo.
Con istanza depositata in data 9 marzo 2011 la difesa del
Papalia aveva chiesto la sostituzione della pena dell’erga-
stolo, poiché il predetto si trovava nella stessa situazione
di Franco Scoppola, e quindi anche al Papalia - come era
stato affermato per lo Scoppola nella menzionata decisio-
ne della Corte EDU - doveva essere sostituita la pena del-

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