Corte di cassazione penale sez. I, 12 febbraio 2014, n. 6736 (c.c. 30 gennaio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
LEGITTIMITÀ
ziali, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone
in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a
realizzarsi l’oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si
trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la
circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la
gestione della attività dell’ente. Secondo la giurisprudenza,
l’oggetto principale non rappresenta un criterio formale,
ma un dato “sostanziale”, che si allinea ai criteri di indi-
viduazione dell’effective place of management and control
elaborati in ambito internazionale dall’art. 4 del Modello
OCSE, anche se però non vi è una perfetta sovrapposizione
di concetti, in quanto il requisito di effettività - che impone
una ricerca del luogo di residenza in concreto - nella nor-
ma nazionale di cui all’art. 73 TUIR si riferisce alla attività
esercitata, mentre nell’art. 4 del Modello OCSE, al luogo di
gestione effettiva, cioè il luogo in cui sono prese in sostanza
le decisioni importanti di gestione (key management) e
quelle commerciali, necessarie per l’andamento dell’ente
commerciale nel suo complesso (cfr. sez. II, 22 novembre
2011, n. 7739 del 2012, Gabbana).
Inf‌ine, appare inoltre opportuno ricordare che le norme
f‌iscali italiane devono essere interpretate e applicate, se-
condo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea,
in modo da non ostacolare le libertà sancite dai Trattati
dell’Unione e, in particolare, la libertà di stabilimento.
La Corte di giustizia ha invero chiarito che la circostanza
che una società sia stata creata in uno Stato membro per
fruire di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce
abuso della libertà di stabilimento e che la misura nazio-
nale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa
solo se concerne specif‌icatamente le costruzioni di puro
artif‌icio, prive di effettività economica (cfr., sentenza del
12 settembre 2006, caso C-196-04, Casbury Schweppes,
punti 35,37). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 12 FEBBRAIO 2014, N. 6736
(C.C. 30 GENNAIO 2014)
PRES. GIORDANO – EST. CASSANO – P.M. FRATICELLI (PARZ. DIFF.) – RIC.
FARAGO
Termini processuali in materia penale y Resti-
tuzione in termini y Impugnazioni y Sentenza con-
tumaciale y Ammissibilità y Condizioni y Fattispecie
in tema di impugnazione di una sentenza contuma-
ciale da parte di imputato che, tratto in arresto in
f‌lagranza di reato, abbia eletto domicilio presso il
difensore d’uff‌icio, senza aver avuto effettiva cono-
scenza del processo.
. La rimessione in termini per proporre impugnazione
avverso sentenza contumaciale non può essere negata
per il solo fatto che l’imputato sia stato a suo tempo
tratto in arresto in f‌lagranza di reato ed abbia poi eletto
domicilio presso il difensore d’uff‌icio, a mani del quale
siano state quindi effettuate le prescritte notif‌iche, do-
vendosi al riguardo ritenere che vi sia diritto alla rimes-
sione in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva
conoscenza del “processo”, per tale dovendosi intende-
re quella che comprenda l’imputazione formulata con
la “vocatio in iudicium”, e dovendosi altresì escludere
che una tale conoscenza possa essere presunta quando
non risulti dimostrato che il difensore d’uff‌icio, destina-
tario delle notif‌iche, sia riuscito a mettersi in contatto
con l’assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo
rapporto professionale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 97;
c.p.p., art. 175) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n.
32678, in questa Rivista 2007, 678; Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2006,
n. 3998, ivi 2007, 268. Nello stesso senso si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. I, 10 maggio 2006, n. 16002, ivi 2007, 268.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 gennaio 2013 la Corte d’appello di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
restituzione nel termine per proporre appello avverso la
sentenza del Tribunale di Roma del 19 novembre 2009
avanzata da Farago Teodor Iohan.
Osservava che tutte le notif‌icazioni degli atti del pro-
cesso, compreso l’estratto contumaciale della sentenza,
erano state regolarmente effettuate presso il domicilio
eletto (lo studio dell’avv. Andrea Pedroni, difensore d’uf-
f‌icio). Evidenziava, inoltre, che l’imputato, essendo stato
arrestato, era a conoscenza del procedimento di cui si era
disinteressato, scegliendo di rimanere contumace.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricor-
so per cassazione, tramite il difensore di f‌iducia, Farago
Teodor Iohan, il quale lamenta violazione ed erronea ap-
plicazione della legge processuale, atteso che l’imputato,
cittadino straniero, cui era mancata anche la garanzia
della traduzione degli atti in una lingua a lui nota, non
aveva avuto effettiva conoscenza del processo, essendo as-
sistitito da un difensore d’uff‌icio con cui non aveva mai
stabilito alcun rapporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La nuova disciplina introdotta dalla legge 22 aprile
2005, n. 17, che ha modif‌icato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p.
riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel
termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedi-
mento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175,
secondo comma, c.p.p.). Esso è preordinato a porre riparo
alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da
parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un
comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sus-
sistenza deve essere congruamente motivata dal giudice
(sez. II, n. 9105 del 21 febbraio 2006).
Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti,
il giudice verif‌ichi l’esistenza di entrambi i presupposti
indicati dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p.
(effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la do-

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