LEGGE 22 aprile 2005, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

Coming into Force24 Aprile 2005
Enactment Date22 Aprile 2005
Published date23 Aprile 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/23/005G0089/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Stato.

Data a Roma, addi' 22 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

All'articolo 2:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;

al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si...

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