Corte di cassazione penale sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612 (ud. 10 aprile 2014)

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Rivista penale 7-8/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 GIUGNO 2014, N. 24612
(UD. 10 APRILE 2014)
PRES. BRUSCO – EST. BRUSCO – P.M. DI POPOLO (PARZ. DIFF.) – RIC. IZZO
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Colpa
y Colpa cosciente y Prevedibilità dell’evento danno-
so y Suff‌icienza y Esclusione y Prova dell’effettiva
prevedibilità dell’accadimento dell’evento futuro
y Necessità y Fattispecie in tema duplice omicidio
colposo derivante da sinistro stradale.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’aggravante della c.d.
“colpa cosciente” (art. 61 n. 3 c.p.), non è suff‌iciente la
mera “prevedibilità” dell’evento successivamente veri-
f‌icatosi, ma occorre la prova della sua effettiva previ-
sione, accompagnata dal convincimento, comunque nu-
trito, che esso non si sarebbe verif‌icato. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato
la decisione dei giudici di merito i quali, in un caso di
duplice omicidio colposo derivante da incidente stra-
dale, avevano riconosciuto l’aggravante in questione
sulla sola base della prevedibilità dell’evento, avuto
riguardo alla gravità della condotta colposa posta in es-
sere dall’imputato, costituita dall’avere egli intrapreso,
alla guida della sua autovettura, procedendo a velocità
largamente superiore al consentito, in prossimità di
una curva, il sorpasso di altro veicolo, venendo quindi a
collidere con un ciclomotore proveniente dall’opposto
senso di marcia). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art.
575; c.p., art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen, sez, IV, 25 marzo 2009, 13083, in questa Rivista 2009, 823. Sul
tema, per un distinguo tra la f‌igura della colpa cosciente e quella del
dolo eventuale, si veda Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in
Arch. giur. circ. 2011, 704.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con sentenza del 22 aprile 2009, dichiarato Izzo Lorenzo
responsabile del delitto di duplice omicidio colposo, con
violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, ai danni di Longobardo Anna e Palumbo Enrico,
nonché del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada
- perchè, dopo aver cagionato il sinistro stradale di cui si è
detto, si era dato alla fuga, così venendo meno all’obbligo
di fermarsi - lo condannava, unif‌icati i reati sotto il vincolo
della continuazione, alla pena di anni sette di reclusione
(con revoca della patente di guida), nonché a risarcire il
danno patito dalle parti civili, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle quali stabiliva alcune provvisionali.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che
l’imputato - percorrendo alla guida di un’autovettura FIAT
Barchetta, alla velocità di 110 Km/h, una strada a doppio
senso di circolazione sulla quale era imposto, nel suo sen-
so di marcia, il limite massimo di 40 Km/h effettuava, in
ora notturna e a ridosso di un centro abitato, una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva e in presenza di un
espresso divieto, invadendo del tutto l’opposta semicarreg-
giata e così travolgendo un ciclomotore a bordo del quale
viaggiavano, in senso contrario, le due vittime indicate.
1.1. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello
proposto da Izzo Lorenzo, con sentenza del 18 febbraio
2013, sostituita la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida con la sospensione
della stessa per la durata di quattro anni, confermava nel
resto la sentenza di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato
da sette motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 420 ter, c.p.p.
Assume il ricorrente che il giudice per le indagini
preliminari era incorso in una ipotesi di nullità per avere
dichiarato, all’udienza del 1°ottobre 2007, la contumacia
dell’imputato in assenza dell’avviso previsto dall’art. 420
ter del codice di rito. Alla prima udienza del 29 giugno
2007 il processo non era stato trattato per l’adesione del
difensore ad un’astensione proclamata “dagli avvocati
pena listi di Napoli” e il Gip, rinviando all’udienza dello
ottobre 2007, senza dichiarare la contumacia, non aveva
disposto darsi avviso all’imputato. A quest’ultima udienza
il Gip, vista la regolarità della notif‌ica per l’udienza del
29 giugno 2007, aveva dichiarato la contumacia e poiché
la contumacia non era stata accertata all’udienza del 29
giugno 2007 il giudice non avrebbe potuto dichiararla al-
l’udienza successiva, senza che fosse stato effettuata una
nuova citazione dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto
vizio motivazionale in relazione al comma 5 dell’art. 420
ter c.p.p. Il Tribunale aveva disatteso l’istanza di rinvio
per legittimo impedimento derivante da concomitante
impegno professionale del difensore per l’udienza del 10
dicembre 2008. L’istanza in parola, fatta pervenire cinque
giorni prima, illustrava i plurimi impegni professionali del
titolare della difesa, taluni dei quali concernenti imputati
detenuti, e affermava l’impossibilità di nominare sostituti
ma era stata ingiustamente disattesa e il difensore, impe-
gnato dinanzi alla Corte d’appello di Napoli in difesa di

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