Corte di cassazione penale sez. VI, 25 giugno 2013, n. 27807 (ud. 8 febbraio 2013)

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giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ste che manifestano lo jus excludendi del dominus loci.
D’altro canto, è sempre il server web violato che conserva
le informazioni dell’accesso o della permanenza del client,
mantenendo la traccia sul proprio f‌ile log di tutte le at-
tività compiute a partire dall’accesso sino alla sua uscita
dal sistema; tra queste vi è il numero IP del client, la sua
login, la data dell’accesso e le pagine visitate.
Tanto non è incompatibile con il concetto di collocazio-
ne spazio - temporale della condotta che caratterizza e si
pone a fondamento della competenza per territorio. Invero,
il progresso tecnologico ha determinato l’insorgere di nuovi
luoghi di espressione della personalità dell’individuo tra cui
vi è senz’altro il sistema informatico all’interno del quale il
soggetto conserva dati personali la cui diffusione ha dirit-
to ad impedire e a controllare l’utilizzo dei dati inseriti in
banche dati. Con la fattispecie in disamina, che evidenza
uno spazio qualif‌icato virtuale def‌inibile come domicilio
informatico, è stato riconosciuto e tutelato il diritto di un
soggetto ad impedire la diffusione incontrollata e non ge-
stita di informazioni che lo riguardano. Tale spazio acquista,
quindi, una sua entità propria che lo separa dall’esterno e
grazie all’esercizio dello ius excludendi è possibile acceder-
vi solo attraverso altre informazioni, come le chiavi logiche
di accesso, o comunque superando le misure di sicurezza.
In tale modo riguardato il perimetro spazio - temporale
nel quale si colloca la condotta sanzionata dall’art. 615-ter
c.p., la determinazione del luogo in cui si è verif‌icato l’ac-
cesso abusivo oltre ed indipendentemente dal momento e
dallo spazio f‌isico in cui è stata posta in essere l’azione del-
l’agente non risulta, all’evidenza, incoerente neppure con le
ragioni di indubbio rilievo cui risponde la regola per la quale
la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui
il reato è stato commesso; tra queste l’esigenza di assicu-
rare un effettivo controllo sociale, di rendere più agevole e
rapida la raccolta delle prove ed il rilievo secondo il quale
il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo
in cui sono stati violati (sez. un., n. 40537 del 16 luglio 2009,
Orlandelli, rv. 244330; Corte cost. n. 168 del 2006).
Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del
Gup del Tribunale di Roma al quale devono essere tra-
smessi gli atti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 25 GIUGNO 2013, N. 27807
(UD. 8 FEBBRAIO 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. ROTUNDO – P.M. VOLPE (DIFF.) – RIC. DI VITO ED ALTRI
Concussione y Elemento oggettivo y Condotta di co-
strizione y Modif‌iche previste dalla L. n. 190/2012 y
Fattispecie in tema di atti posti in essere da parte di
agente di polizia al f‌ine di costringere il titolare di
un’autocarrozzeria a farsi restituire un’autovettura.
. In tema di concussione, la costrizione, che costituisce
l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modi-
f‌icata dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n.
190, implica l’impiego da parte del pubblico uff‌iciale di
modalità e forme di pressione tali da non lasciare mar-
gini alla libertà di autodeterminazione del destinatario
della pretesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inte-
grasse tentativo di concussione il comportamento di un
agente di polizia che, recandosi in un’autocarrozzeria,
operando un controllo amministrativo e prospettando
al titolare il rischio di procedere a contestazioni di
gravi infrazioni, cercava di ottenere la restituzione di
un’autovettura di un suo conoscente che il carrozziere
aveva trattenuto per una controversia con il proprieta-
rio). (c.p., art. 317) (1)
(1) La sentenza in commento conferma quanto già affermato da Cass.
pen., sez. VI, 14 marzo 2013, Oliverio, in Ius&Lex dvd n. 5/2013, ed.
La Tribuna, e Cass. pen. sez. VI, 7 marzo 2013, Fazio ed altro, ibidem,
che, recependo la nuova normativa introdotta dalla L. n. 190/2012,
hanno def‌inito la costrizione come quel comportamento del pubblico
uff‌iciale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con
modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla
libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita
che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclu-
sivamente per evitare il danno minacciato. In dottrina, si vedano V.
VARTOLO, La concussione, in questa Rivista n. 11/2013; G. SCHIA-
VONE e F.P. GARZONE, La legge n. 190/2012 (cd. “anti-corruzione”)
ed il rapporto tra il reato di concussione e quello di induzione
indebita a dare o promettere utilità, ivi 2013, 1053; P. DIGLIO, La
differenza tra “costrizione” e “induzione” è di carattere giuridico e
non di natura psicologica, ma non è detta l’ultima parola, ivi 2013,
864; ID., Costrizione” e “induzione”: differenza quantitativa o quali-
tativa? In medio stat virtus, ivi 2013, 801 e F. BARTOLINI, La nuova
disciplina di contrasto alla corruzione, collana Tribuna Juris ed. La
Tribuna 2012, pp. 219 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-. Di Vito Pasquale e Pedditzi Giovanni hanno propo-
sto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale, in data 13 dicembre 2011, la Corte
di Appello di Cagliari ha confermato la condanna pronun-
ciata nei loro confronti in primo grado alla pena, previo
riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche,
di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, con le
sanzioni accessorie previste dalla legge e con i benef‌ici
di legge, per il reato di tentata concussione, per avere, in
concorso tra loro, il primo in qualità di comandante della
squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia
Stradale della Sardegna e il secondo quale dipendente
della Demauto, abusando della qualità e dei poteri del Di
Vito, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a
costringere Etzi Mario, titolare di una autocarrozzeria, a
restituire alla Demauto una autovettura. In particolare,
il Di Vito, previa intesa con il Pedditzi, si era presentato
nell’off‌icina dell’Etzi con il pretesto di dovere eseguire
una ispezione amministrativa ma con la reale intenzione
di ottenere autoritativamente la restituzione del mezzo
alla ditta per la quale lavorava il Pedditzi, minacciando in
caso di rif‌iuto una denuncia per appropriazione indebita e
concludendo l’azione amministrativa, a fronte del rif‌iuto
dell’Etzi di riconsegnare l’auto, con la redazione di verbali
di contestazioni amministrative a carico di quest’ultimo
(in Guasila il 9 luglio 2003).
Di Vito Pasquale deduce:

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