Corte di cassazione penale sez. VI, 14 gennaio 2014, n. 1247 (ud. 17 luglio 2013)

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3/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 GENNAIO 2014, N. 1247
(UD. 17 LUGLIO 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. ROTUNDO – P.M. IACOVIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC.
BANCA FIDEURAM ED ALTRI
Peculato y Per appropriazione y Elemento og-
gettivo y Originario “peculato per distrazione” y
Condotte del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di
pubblico servizio che imprimono al denaro o alle
altre cose di cui siano in possesso una diversa de-
stinazione rispetto a quella consentita y Conf‌igura-
bilità y Sussistenza y Fattispecie in tema di peculato
riguardante amministratori di società per indebiti
trasferimenti di denaro effettuati a favore di fondi
comuni.
. In tema di peculato, deve ritenersi che costituisca
“appropriazione”, tale, quindi, a rendere conf‌igurabile
il reato di cui all’art. 314, comma primo, c.p., anche la
condotta che, nella originaria formulazione della nor-
ma, sarebbe stata inquadrabile nella diversa ma equi-
valente f‌igura, ai f‌ini sanzionatori, del peculato “per
distrazione”, dal momento che anche con siffatta con-
dotta l’agente, imprimendo al danaro o alle altre cose
altrui di cui ha la disponibilità nella veste di pubblico
uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio, una destina-
zione diversa da quella consentita (pur quando essa sia
momentanea ma non sia seguita, però, da immediata
restituzione), si comporta come se ne fosse il proprie-
tario. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto che bene fosse stata affermata la
penale responsabilità degl’imputati in ordine al reato
“de quo” per aver essi, quali pubblici amministratori,
in violazione di norme di legge e di statuto e ricorrendo
anche a falsità ed altre irregolarità contabili, destinato
somme di danaro ad investimenti a rischio in fondi
comuni). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2012, Fe-
razzoli, in questa Rivista 2013, 37. Per un inquadramento del reato di
peculato si veda Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2013, Bartolotta ed al-
tri, ivi 2013, 523. Sostanzialmente nello stesso senso della pronuncia
in commento si veda anche Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2007, Guida,
in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 .-. Con sentenza in data 1 giugno 2010 il Tribunale
di Cagliari ha, tra l’altro, dichiarato Pirastu Andrea, Boi
Carlo, Gianoglio Gonario, Medardi Antonio, Confalone
Adriano, Martucci Franco, Asunis Giorgio e Carboni Marco
colpevoli dei reati di peculato loro rispettivamente ascritti
ai capi E), D1), B2), e A4), Carboni Marco e Asunis Giorgio
colpevoli del reato di concussione loro contestato al capo
D bis), Boi Carlo, Masia Francesco, Carboni Carlo e Solda-
ti Francesco colpevoli dei reati di riciclaggio loro rispetti-
vamente ascritti sub H), O) e D2), condannando, ritenuto
per tutti il vincolo della continuazione, Pirastu Andrea e
Carboni Marco alla pena di anni otto di reclusione ciascu-
no, Boi Carlo alla pena di anni sette di reclusione ed euro
diecimila di multa ciascuno, Gianoglio Gonario e Martucci
Franco alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno,
Medardi Antonio alla pena di anni cinque e mesi sei di
reclusione, Confalone Adriano alla pena di anni cinque di
reclusione, Asunis Giorgio alla pena di anni sei e mesi otto
di reclusione, Masia Francesco alla pena di anni cinque di
alla pena di anni cinque di reclusione, Asunis Giorgio alla
pena di anni sei e mesi otto di reclusione, Masia Francesco
alla pena di anni cinque di reclusione ed euro ottomila
di multa e Soldati Francesco alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro cinquemila di multa, con le pene acces-
sorie f‌issate in dispositivo e con obbligo di risarcimento dei
danni in favore della costituite parti civili, da liquidarsi in
separata sede, e di rifusione delle spese sostenute dalla
medesime parti civili, liquidate come da dispositivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Ap-
pello di Cagliari, sezione 1° penale, in data 9 marzo 2012
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta pre-
scrizione nei confronti di Pirastu Andrea, Boi Carlo, Gia-
noglio Gonario, Medardi Antonio, Confalone Adriano, Mar-
tucci Franco, Asunis Giorgio e Carboni Marco per i reati
di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi E), D1),
B2), A4), previa qualif‌icazione dei medesimi reati come
abuso di uff‌icio ex art. 323 c.p.; ha assolto Carboni Marco
e Asunis Giorgio dal reato di concussione loro ascritto
al capo D bis) per insussistenza del fatto; ha assolto per
insussistenza dei fatti dai reati di riciclaggio Boi Carlo e
Masia Francesco [capo H)], Carboni Marco [capo O)] e
Soldati Francesco [capo D2)], condannando quest’ultimo
per il meno grave reato di ricettazione, con le attenuanti
generiche, alla pena (interamente condonata) di anni due
di reclusione ed euro quattromila di multa, con obbligo di
risarcimento dei danni in favore della costituita parte ci-
vile e con rifusione delle spese dalla medesima sostenute,
liquidate come da dispositivo.
2 .-. Il processo in esame trae origine da una ispezione
interna effettuata nella primavera del 2003 dalla Banca
Fideuram, nel corso della quale erano state presentate
diverse querele. Durante l’espletamento di tale ispezione,
la promotrice f‌inanziaria, Ranno Gabriella, aveva ammes-
so di essersi resa responsabile di indebiti trasferimenti
effettuati in favore di AR.S.T. (Azienda Regionale Traspor-
ti) nell’estate del 2002 di ingenti somme investite da altre
due società regionali (COOP.FIN s.p.a. e IGEA s.p.a.), al
f‌ine di coprire le rilevanti perdite di investimenti in fondi
comuni effettuati negli anni precedenti dalla predetta
Azienda Regionale Trasporti.
Nel corso delle indagini si era accertato che alcuni enti
regionali (AR.S.T.; LS.O.L.A; COOP.FIN; IGEA s.pa.; CON.
SA.FI) avevano investito le proprie risorse f‌inanziarie in
fondi comuni di investimento (spesso di composizione in
gran parte azionaria) collocati, quale soggetto interme-
diario, da Banca Fideuram s.p.a., per conto di altro sog-
getto di diritto lussemburghese. In tutti i casi i prodotti
f‌inanziari erano stati proposti dalla promotrice Ranno
Maria Gabriella, legata da un rapporto di agenzia senza
rappresentanza alla Banca Fideuram.
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