Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969 (ud. 6 dicembre 2013)

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Rivista penale 4/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2014, N. 7969
(UD. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. IANNELLO – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. FERRARI
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Aggravante dell’aver provocato un incidente
stradale y Sanzione sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità y Applicabilità y Divieto y Condizioni y
Apporto causale determinante y Necessità y Sempli-
ce coinvolgimento dell’agente nel sinistro stradale
y Suff‌icienza y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il solo fatto che
l’agente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale
non può, di per sé solo, rendere conf‌igurabile l’aggra-
vante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.d. s. ed il
correlativo divieto di sostituzione della pena detentiva
con quella del lavoro di pubblica utilità, secondo quan-
to previsto dal comma 9 bis dello stesso art. 186, occor-
rendo invece che sia stato lo stesso agente a “provoca-
re”, con la propria condotta di guida, quell’incidente.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013,
n. 37743, in Arch. giur. circ. 2014, 21 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 19 novembre 2012, la Cor-
te d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza
appellata, riconosceva Ferrari Johnny colpevole del rea-
to p. e p. dall’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), c.d.s. (tasso
alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l), assolvendolo
invece dalla concorrente imputazione di guida in stato di
alterazione psico-f‌isica per uso di sostanze stupefacenti,
e per l’effetto, esclusa la concessione delle attenuanti
generiche, «considerata la gravità del fatto e la condizione
di pluri-pregiudicato», determinava la pena in mesi sei di
arresto ed euro 4.500 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
1.1. Con il primo denuncia violazione di legge, penale e
processuale, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma
1, lett. b, c ed e, c.p.p.), in relazione alla ritenuta sussisten-
za della prova della penale responsabilità. Rileva al riguardo
che con il primo motivo d’appello egli aveva dedotto che
l’accertamento era successivo al momento della guida e non
si era tenuto conto della curva alcolemica, anche ai f‌ini del-
l’individuazione di quella tra le tre fasce distinte nel comma
2 dell’art. 186 c.d.s. cui far riferimento, ed inoltre che l’ac-
certamento medesimo era avvenuto in modo irrituale, senza
le garanzie di legge e senza l’autorizzazione dell’interessato
al prelievo di sostanze biologiche sue proprie. Lamenta che
su tali censure la motivazione della sentenza impugnata
risulta carente, illogica e contraddittoria «in quanto non
affronta in modo adeguato e suff‌iciente le articolate pro-
blematiche sottoposte alla sua valutazione, limitandosi,
sostanzialmente - sia in fatto, sia in diritto - a richiamare le
osservazioni svolte dal giudice di prime cure».
1.2. Con il secondo denuncia ancora violazione di
legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed
e, c.p.p.) in relazione alla quantif‌icazione della pena, as-
seritamente operata con erronea applicazione dei criteri
di cui agli art. 133 c.p. e 186, comma 2, lett. c), c.d.s.
Lamenta al riguardo che «pur in presenza di un fatto di
minima entità e in considerazione delle condizioni tutte
personali, familiari e sociali del ricorrente, non è stata ap-
plicata una pena contenuta nel minimo edittale e di legge,
né sono state concesse le attenuanti generiche». Soggiun-
ge che «sulla quantif‌icazione della pena, nonostante il
gravame specif‌ico contenuto nei motivi d’appello, la corte
territoriale sostanzialmente nulla dice, se non la generica
affermazione che la pena appare congrua».
1.3. Con il terzo motivo deduce ancora violazione di legge
e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica
utilità. Rileva al riguardo che la Corte d’appello avrebbe
dovuto procedere d’uff‌icio all’applicazione di tale più favo-
revole trattamento sanzionatorio e che, non avendolo fatto,
senza alcuna motivazione, è incorsa nel vizio dedotto.
1.4. Con il quarto motivo, deduce inf‌ine violazione di
legge e vizio di motivazione anche in relazione alla manca-
ta conversione della pena detentiva nella corrispondente
pena pecuniaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. È infondato il primo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata (v. pagina 4) in modo congruo
e non manifestamente illogico dà conto dei motivi che, in
punto di fatto e di diritto, giustif‌icano la valutazione di pie-
na utilizzabilità e attendibilità degli accertamenti operati
[tali in particolare e in sintesi i rilievi per cui: a) il prelievo
del sangue risulta eseguito in applicazione di un protocollo
medico di intervento in regime di pronto soccorso, senza
che peraltro risulti l’opposizione del paziente, ricoverato
anche per le conseguenze dell’incidente stradale poco
prima subito, allo scopo non solo di valutare l’alcolemia
ma anche per la individuazione della più corretta terapia;
b) l’elevatissimo tasso alcolemico rilevato (1,98 g/l) e il

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